L’onere della prova per il sottoprodotto compete all’interessato
Corte di Cassazione – sez. III penale Sentenza 28 marzo 2022, n. 11065
… al fine di ribadire la qualità di rifiuto dei rottami e degli altri oggetti rinvenuti nell’area esterna all’opificio, il fatto che tali beni erano stati collocati sulla nuda terra in maniera promiscua e senza protezione ed erano quindi esposti alle intemperie, mancando in ogni caso eventuale documentazione relativa a un eventuale conferimento.
Il giudizio sulla configurabilità del reato di abbandono di rifiuti appare dunque immune da censure, (omissis) al riguardo deve richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (Sezione 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014, dep. 2015, Rv. 262129 e Sezione 3, n. 16078 del 10 marzo 2015, Rv. 263336), secondo cui, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo; in definitiva, venendo in rilievo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività è carico dell’imputato. (omissis) ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis Codice penale, non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità, profilo questo che nel caso di specie è stato escluso con un giudizio ancorato a criteri oggettivi di non trascurabile pregnanza.