LEGGE 9 ottobre 2023

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Pubblichiamo il Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137.

Stralcio

Art. 1.

Disposizioni in materia di intercettazioni

1. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452- quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 -bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[…]

Art. 6 – ter

Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Il comma 1 dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316 -bis , 316 -ter ,» sono inserite le seguenti: «353, 353 -bis ,»;

b) all’articolo 25 -octies .1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 512 -bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;

2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2 -bis»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 240 -bis, primo comma, le parole:

«dagli articoli 452 -quater, 452 -octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452 -bis, 452 -ter, 452 -quater, 452 -sexies, 452 -octies, primo comma, 452 -quaterdecies»;

b) all’articolo 452 -bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

c) all’articolo 452 -quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

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