LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (Stralcio in materia di ambiente)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1-684 (omissis)
685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché’ al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.
686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro e’ riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
690. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.
(omissis)
691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e’ incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.
692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all’allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l’estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 30 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
696. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché’ per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ disposta in favore della regione Calabria l’assegnazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023, di 100 milioni di euro per l’anno 2024, di 170 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell’ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed e’ compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.
698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale, dell’Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall’articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all’implementazione e all’estensione all’intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché’ ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, e’ assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, 1 milione di euro all’Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.
699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
700. Dopo il comma 607 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ inserito il seguente:
«607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e’ riservato all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2022
Testo completo della Legge 29 dicembre 2022, n. 197