La Cassazione e gli odori molesti – G.Amendola

La Cassazione e gli odori molesti: ultime notizie

di Gianfranco Amendola

In caso di molestie olfattive è applicabile il reato di cui all’art. 674 c.p. (“Getto pericoloso di cose”) il quale punisce con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda fino a euro 206 “chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”. Lo ha ribadito recentemente la Cassazione1 chiamata ad occuparsi di una vicenda giudiziaria in cui un esercente di una friggitoria veneta era stato condannato in primo grado a un mese di arresto in quanto, espellendo i fumi e gli odori di scarto prodotti dalla sua attività, aveva provocato emissioni atte a molestare il vicinato; condanna tuttavia annullata dalla sentenza di appello la quale riteneva, in particolare, che le prove raccolte in primo grado non consentivano la conferma della condanna (peraltro, nel frattempo, caduta in prescrizione) e veniva, comunque, gravata di ricorso per cassazione dalle parti civili per le statuizioni relative al risarcimento del danno.

Ciò premesso, si deve ricordare che dal 2017 il fenomeno delle molestie olfattive è stato espressamente previsto dalla legge. Infatti, l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 ha aggiunto al TUA (D. Lgs. 152/06) un art. 272-bis per prevenire e limitare le “emissioni odorigene”, in cui si si attribuisce alla normativa regionale o alle singole autorizzazioni la facoltà di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti con uno o più impianti o una o più attività che producono emissioni nell’atmosfera. In base a questa disposizione, quindi, occorre, verificare, caso per caso, se esiste in proposito una normativa regionale con limiti alle emissioni stesse la cui violazione comporta sanzioni amministrative e contravvenzionali.

Tuttavia, di questa normativa non è cenno nei motivi del ricorso su cui la Cassazione era chiamata a pronunciarsi mentre, proprio sulla base di questi motivi, la suprema Corte riprende, invece, un suo indirizzo2 che, in dottrina, aveva sollevato varie perplessità, incentrato su una distinzione tra “stretta tollerabilità” e “normale tollerabilità” desunta in via interpretativa dal richiamo, contenuto nella norma ai casi non consentiti dalla legge. Richiamo collegato dalla giurisprudenza della Cassazione all’art. 844 del codice civile, il quale stabilisce che <<il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità,>>, aggiungendo che <<nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà>>.

E pertanto -conclude la suprema Corte- l’emissione molesta può essere considerata non consentita dalla legge solo se vi sia questo superamento e non sia stato effettuato questo contemperamento, mentre occorre riferirsi al concetto, più stringente, di stretta tollerabilità “sia nel caso in cui sia in discussione, una possibile violazione del diritto alla salute dei soggetti che le predette immissioni subiscano sia nel caso in cui l’agente operi in assenza di qualsivoglia autorizzazione, sempre che la stessa sia comunque richiesta, in quanto il collocarsi della attività in discorso al di fuori dei limiti per essa fissati dall’ordinamento, giustifica per la medesima una valutazione di particolare rigore tale da escludere la liceità di alcuna apprezzabile compressione dei diritti dei terzi”. In altri termini, “questa Corte ha rilevato che, in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen., al fine di definire il concetto di “molestia” che integra il reato in questione, occorre distinguere tra l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità”, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti da essa consentiti, per la quale ipotesi si deve far riferimento al criterio della “normale tollerabilità” delle persone che si ricava dall’art. 844 cod. civ. e che ricorre sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2018, n. 54209)”.

Anche perché “un diverso argomentare…..condurrebbe – in evidente contrasto col principio della residualità della tutela penale rispetto a quella, a contenuto inibitorio e risarcitorio, offerta all’individuo dall’ordinamento di tipo civilistico – a collocare su di un fronte più avanzato la tutela penale in caso di immissioni olfattive rispetto a quella pacificamente apprestata, in sede civile, per siffatto genere di immissioni, la cui illiceità, ai sensi dell’art. 844 cod. civ., laddove non sia posto a repentaglio un valore di rango superiore quale quello del diritto alla salute, è subordinata al criterio della “normale tollerabilità”3.

Più in particolare, secondo la Cassazione, “nei casi in cui le emissioni non siano prodotte nell’ambito di attività industriali o comunque autorizzate, non può configurarsi l’operatività di criteri positivizzati, normativi o amministrativi, ai quali l’attività di emissione atmosferica sia chiamata ad uniformarsi”…4; e pertanto, la valutazione sulle conseguenze della emissione, in questi casi, “è affidata al giudice penale, che può basarsi anche su dichiarazioni testimoniali, purché non risolventisi in apprezzamenti meramente soggettivi”5; soprattutto se esse provengano da “persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL…. Quel che conta è che le testimonianze non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi6. Se, invece, come nel caso in esame, si tratta di attività industriali o comunque autorizzate, l’autorità giudiziaria deve verificare il rispetto delle prescrizioni e contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

E pertanto- conclude la Corte-, in questi casi, “dal combinato disposto degli articoli 674 cod. pen. e 844 cod. civ., si trae la conclusione…che le immissioni in tanto possano ritenersi contra legem, e, in via di ulteriore considerazione, meritevoli anche di sanzione penale, in quanto superino la normale tollerabilità e che, poiché la normale tollerabilità deve tenere conto della condizione dei luoghi e contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, ogni valutazione che prescinda dal considerare la predetta condizione ovvero obliteri il necessario contemperamento tra le esigenze della produzione e le ragioni proprietarie, certamente non giunge a coprire tutti gli elementi costitutivi del reato”.

Il che, secondo la Cassazione (che per questo confermava l’annullamento della condanna di primo grado da parte della Corte di appello), era avvenuto nel caso in esame, in quanto, come risultava dagli atti, l’impianto di friggitoria era conforme alla normativa, “nessuna sanzione era stata irrogata dal Comune, dai Nas e da altri enti” e mancava nella sentenza ogni valutazione sul possibile contemperamento con le esigenze della produzione. Anche se -aggiungiamo noi- la stessa sentenza dà atto che, nel caso di specie, risultava documentalmente che “…sono riconducibili alla friggitoria un’elevata frequenza di episodi di odore forte” e che vi erano testimonianze di agenti secondo cui dalla friggitoria proveniva “un forte odore”.

Elementi probatori che, però, erano stati valutati in appello “con prudenza per essere i testimoni portatori di un interesse proprio e contrapposto a quello dell’imputato”, ponendo l’accento invece, come già riportato, sulle condizioni previste dall’art. 844 c.c. non rispettate dalla sentenza di primo grado.

E pertanto, poiché alla Cassazione “è preclusa una rivalutazione degli elementi in fatto posti a base della decisione”, la sentenza in esame respinge il ricorso contro l’assoluzione del secondo grado. Decisione certamente ineccepibile in linea di puro diritto ma che appare insoddisfacente nel suo complesso in quanto sembra confermare che, ai fini dell’applicazione dell’art. 674 c.p., una attività regolarmente autorizzata, non trattandosi di caso non consentito dalla legge, può legittimamente arrecare, con le sue esalazioni “forti”, molestia continuativa al vicinato in virtù del “necessario contemperamento” tra esigenze della produzione e le ragioni del popolo inquinato, senza, peraltro, fornire alcun elemento atto a valutare questo contemperamento.

Tanto più che questa conclusione sarebbe in evidente contraddizione con quanto più volte asserito proprio dalla suprema Corte, secondo cui “le esalazioni maleodoranti… costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio, tutelato dalla norma penale, ed integrano, pertanto, il reato di cui all’ art. 674 c.p.” , precisando, altresì, che “le esalazioni di “odore” moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all’art. 674 c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)”7; e che “anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici e dell’osservanza del principio di precauzione che deve informare l’attività produttiva potenzialmente in grado di arrecare disturbo e molestie alla salute delle persone”.

Tuttavia, tornando al caso di specie, dalle sentenze di merito non risulta alcuna indagine atta a verificare se quelle “forti” esalazioni continuate potessero arrecare danno alla salute dei vicini; indagine che, a nostro sommesso avviso, sarebbe stata doverosa per chiarire, appunto, come evidenziato in altra occasione dalla suprema Corte, se si trattasse solo di una “situazione di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete produttiva di un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione, situazione che non comprende quindi il danno o anche il pericolo di danno alla salute e/o all’ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie incriminatrici applicabili8; distinguendo, quindi, nettamente, pur se senza alcun approfondimento, molestia e turbamento della tranquillità da una parte e pericolo per la salute dall’altro.

Tanto più che in altra sentenza, abbastanza recente9, la stessa Cassazione precisa che il bene giuridico tutelato dall’art. 674 c.p, a differenza di quelli tutelati dalle normative di settore, è “la pubblica incolumità”. E proprio a questo proposito, sembra opportuno e doveroso ricordare che, sin dal lontano 1990 la Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi, per un caso di inquinamento atmosferico da industria, della definizione di <<migliore tecnologia disponibile>> subordinata alla condizione che essa non comportasse <<costi eccessivi>>, confermava l’applicabilità dell’art. 674 c.p. in quanto, in ottemperanza del “principio fondamentale del diritto alla salute sancito dell’art. 32 della Costituzione… il condizionamento al costo non eccessivo dell’uso della migliore tecnologia disponibile va riferito al raggiungimento di livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela della salute umana”; precisando, in particolare, che: “… il limite massimo di emissione inquinante, tenuto conto dei criteri sopra accennati, non potrà mai superare quello ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all’art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art. 41, secondo comma, si richiama”; concludendo, quindi, che “nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi all’ossequio della legge fondamentale, sicché è in tal senso che va interpretato l’inciso «nei casi consentiti dalla legge» di cui all’art. 674 cod.pen.”10.

Conclusione, peraltro, del tutto confermata dalla modifica apportata nel 2022 proprio all’art. 41 della Costituzione con cui si precisa, senza ombra di dubbio, che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente; garantendo, quindi, la libertà d’impresa ma subordinandola ai valori costituzionali e ponendo la salute e l’ambiente al di sopra del profitto aziendale.

Esattamente l’opposto, quindi, del necessario contemperamento sostanzialmente avallato dalla sentenza in esame anche se -va rilevato ancora una volta- il giudizio della Cassazione doveva necessariamente essere limitato ai motivi del ricorso.


  1. Cass. Pen., sez. 3, 27 novembre 2025 (UP 29 ott 2025), n. 38434, Chesini↩︎
  2. Per approfondimenti ci permettiamo rinviare, anche per citazioni e richiami, al nostro Art. 674 c.p., emissioni moleste e inquinamenti. La Cassazione ci ripensa? in www.lexambiente.it 2009; e Odori molesti ed emissioni odorigene. La prima sentenza della Cassazione, in www.questionegiustizia.it, 4 febbraio 2022↩︎
  3. Le citazioni sono tratte da Cass. Pen., Sez. 3, 13 luglio- 5 agosto 2020, n. 23582, Alborè↩︎
  4. Cass. Pen., sez. 3, 3 novembre 2016 (Ud 13 lug 2016), n. 46149, Capello↩︎
  5. Cass. Pen. Sez. 3, 28 maggio-13 luglio 2009, n. 28520, Fava↩︎
  6. Cass. Pen., Sez. 1, 14 gennaio 2000, n. 407, Samengo; più di recente ID., 14 settembre 2015 (Up 18 giu 2015) n. 3695, Maroni↩︎
  7. Cass. Pen., sez. 3, 1 dicembre 2005 (c.c.), n. 3678, Rv. 233291, Giusti, cui si rinvia anche per il richiamo di precedenti.↩︎
  8. Cass. Pen., Sez. 3, 23 gennaio-30 aprile 2020, n. 13324, Coletti,↩︎
  9. Cass. Pen., Sez. 3, (est. Ramacci) 21 maggio 2021 (CC 29 apr 2021), n. 20204, Galleri, alla cui lettura integrale si rinvia↩︎
  10. Corte Cost. 7-16 marzo 1990, n 127 in Foro it., 1991, I, 36, con nota di FUZIO. Aggiunge PAONE Emissioni in atmosfera, molestia alle persone e intervento giudiziario, in Ambiente e Sviluppo n. 2012, n. 4, che, “uno dei casi non consentiti dalla legge sarà perciò costituito dall’applicazione diretta della norma che tutela il diritto alla salute e all’ambiente salubre di cui al combinato disposto dell’art. 32 e 41, secondo comma, Cost.”.↩︎
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