Sentenza Consiglio di Stato del 12 luglio 2022, n. 5863
…l’intervento oggetto degli impugnati provvedimenti, proposto ed approvato, consiste nella realizzazione di una barriera idraulica mediante la realizzazione di pozzi di emungimento, che va qualificata univocamente come un intervento di messa in sicurezza d’emergenza ex art. 240, lett. m) e t), d.lgs. n. 152/2006.
(omissis)
Del resto, in questo senso è la giurisprudenza amministrativa laddove accede ad una definizione ampia del concetto di messa in sicurezza d’emergenza, facendovi rientrare ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della contaminazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121), tra i quali può essere annoverata la realizzazione di una barriera idraulica, finalizzata ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti nella falda (Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912). Al riguardo, la locuzione “eventi di contaminazione repentini”, presente nella definizione di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 152/2006, non implica infatti l’istantaneità degli effetti, potendo questi, una volta manifestatisi inaspettatamente, protrarsi nel tempo e divenire addirittura permanenti (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2526). Invero, trattandosi nel caso di specie di quantità significative di sostanze inquinanti nelle acque di falda può dirsi certamente integrato il requisito della condizione di emergenza, ai sensi dell’art. 240, lett. t), n. 2, d.lgs. n. 152/2006.
(omissis)
…Invero, risulta non frazionabile l’operazione di messa in sicurezza delle acque di falda inquinate, trattandosi di un’obbligazione indivisibile, caratterizzata in particolare, dal criterio “dell’indivisibilità materiale”, atteso che, per rendere efficaci gli interventi, è necessario intervenire in modo unitario su tutta l’area.
Sentenza Consiglio di Stato del 12 luglio 2022, n. 5863