Fanghi derivanti dal lavaggio di inerti e sistemi di depurazione delle emissioni in atmosfera
Sentenza Corte di Cassazione 13 giugno 2022, n. 22807
“I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione”
… i fanghi (omissis) non potevano essere considerati sottoprodotti in quanto erano sottoposti ad una successiva attività di trattamento (“I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all’interno del ciclo produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di fanghi e limi prodotti in fase di lavaggio degli inerti, ammassati unitamente a rifiuti eterogenei costituiti da oli, batterie, macchinari e calcestruzzo sul medesimo sito9”. Sezione 3 -, Sentenza n. 29520 del 10/05/2019 Ud., dep. 08/07/2019, Rv. 276235 — 01
**********
Insufficienza della sola presenza di sistemi di depurazione perché le emissioni in atmosfera risultino autorizzate
Per le emissioni in atmosfera la sentenza impugnata evidenzia come sussisteva la certezza delle emissioni (a prescindere dalla misurazione delle sostanze immesse nell’atmosfera, non necessaria per la configurabilità del reato) in considerazione della stessa predisposizione di un apposito impianto per contenerle; ne consegue che l’autorizzazione era necessaria (“Per la costruzione, localizzazione e gestione di un impianto che, anche in via potenziale, può dar luogo ad emissione inquinanti nell’aria occorre l’autorizzazione regionale, non essendo sufficiente l’esistenza di un idoneo sistema di depurazione ed abbattimento. Il controllo sulla rispondenza dei dispositivi tecnologici adottati alla necessità di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, è affidata alla P.a. e non all’interessato” Sezione 3, Sentenza n. 7175 del 30/06/1993 Ud., dep. 23/07/1993, Rv. 195265 — 01).