EOW-FINE RIFIUTO. 2021: A CHE PUNTO SIAMO
di Gianfranco Amendola
PREMESSA. IL QUADRO NORMATIVO
In un paese come il nostro, che si è distinto in Europa per i suoi tentativi di restringere la nozione di rifiuto e di ampliare le esenzioni dalla relativa disciplina, appare di tutta evidenza la importanza della problematica sul fine-rifiuto (EoW, end of waste) in quanto, quando un rifiuto cessa di essere tale, ad esso non si applica più la normativa sui rifiuti con relative sanzioni.
Ed infatti questa problematica risulta oggetto negli anni di numerose modifiche normative che. spesso si sono susseguite a brevissima scadenza, rendendo così difficile all’interprete anche solo ricostruire l’attuale quadro delle disposizioni applicabili. Tanto più che non si deve tener conto solo della normativa nazionale ma anche e soprattutto di quella comunitaria che, ovviamente, è il riferimento prevalente.
Rinviando, quindi, ad altre opere per approfondimenti, anche storici, e richiami (1), sembra opportuno riportare, per prima cosa, il quadro normativo attualmente vigente a livello comunitario e nazionale:
NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA OGGI VIGENTE
Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti dopo modifica art.1, n.6, Direttiva n. 851 del 30 maggio 2018 Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 2. La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale. 3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest’ultima lo imponga. 4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti. 5. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto | D. LGS 152/06 dopo art. 14 bis D.L. 3 settembre 2019, n. 101 conv. con legge n. 128/2019 (cd. legge crisi aziendali), dopo D. Lgs 116/2020 e D.L. 77/2021 conv. con legge n. 108/2021 Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinche’ i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonchè alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (2). 3-quater. ABROGATO 3-quinquies ABROGATO 3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche’ gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e’ da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e’ stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche’ il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto |
Come si vede (le sottolineature sono nostre), l’Italia ha recepito le disposizioni comunitarie sia cambiando, in parte, l’ordine delle stesse, sia apportando numerose modifiche ed aggiunte (3).
Ciò che, comunque, preme, in primo luogo, rilevare è che, a livello letterale, le condizioni stabilite per individuare la fine-rifiuto in sede comunitaria e nazionale non sono, di per sè, direttamente operative (4). E infatti sia per la direttiva che per il nostro art. 184-bis, un rifiuto cessa di essere tale solo quando, dopo una operazione di recupero, vengano soddisfatti “criteri specifici” che devono essere “elaborati” e “adottati” in conformità e nel rispetto delle suddette condizioni.
Occorre, quindi, un provvedimento intermedio che individui questi criteri specifici nel cui ambito si garantirà anche il rispetto di quelle condizioni, che, peraltro, “includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto“.
Questo provvedimento intermedio può essere emesso in sede comunitaria (regolamento) ovvero, in sua assenza, dagli Stati membri. Per l’Italia ciò avviene attraverso i decreti ministeriali di cui al comma 2 dell’art. 184-ter, che vengono adottati, “caso per caso per specifiche categorie di rifiuti“.
Ed è appena il caso di precisare che, in proposito, la normativa impone una precisa scala di priorità, per cui i provvedimenti nazionali sono validi solo in assenza di regolamentazioni comunitarie, le quali sono sempre prevalenti.
SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONI GENERALI OGGI ESISTENTI
In sede comunitaria, risultano emessi i seguenti regolamenti:
REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011
recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2012
recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013
recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
In sede nazionale, sono stati emessi i seguenti decreti del Ministero dell’ambiente:
– D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS
– D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso- fresato d’asfalto)
– D.M. 15 maggio 2019 n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)
– D.M: 21 luglio 2020 n. 78 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso Vigente al: 5-8-2020
– DM 22 settembre 2020 n. 188, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, Vigente al: 24-2-2021
DISCIPLINA IN ASSENZA DI SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONI GENERALI
Il terzo comma dell’art. 184-ter si occupa di sancire come applicare Eow per le categorie di rifiuti non regolamentati in via generale a livello comunitario o nazionale. In proposito, si possono distinguere le seguenti ipotesi:
a) se si tratta di rifiuti regolamentati con procedura semplificata, ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D. M. 5 febbraio 1998 (5), al regolamento di cui al D.M 12 giugno 2002, n. 161 (6) ed al regolamento di cui al D.M. 17 novembre 2005, n. 269 (7).
b) per i rifiuti non regolamentati in procedura semplificata, le condizioni EoW vengono dettagliate, caso per caso, nelle autorizzazioni per il recupero di rifiuti rilasciate dalle Regioni, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Appare, quindi, evidente, che la legge individua ISPRA come soggetto cui far capo in questi casi. In proposito, il SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale), di cui ISPRA fa parte integrante, con delibera del 6 febbraio 2020, n. 62/20, ha emanato le “linee guida per l’applicazione della disciplina End of waste di cui all’art. 184 ter, comma 3 ter del D. Lgs n. 152/2006”, le quali stabiliscono che, qualora si tratti di rifiuti contemplati dai provvedimenti per le procedure semplificate di cui alla lettera a), le relative disposizioni possono essere prese come riferimento; negli altri casi si applicano, quando esistono, gli standard tecnici e ambientali riconosciuti ovvero fa fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto per gli impianti sperimentali.
In sostanza, quindi, anche in questi casi, si continua ad avere, come riferimento principale, le (vecchie) disposizioni relative alle procedure semplificate, purchè, ovviamente, non siano in palese contrasto con i principi EoW dettati attualmente dalla legge, così come sancito dalla Cassazione a proposito della precedente disciplina sulle m.p.s. (materie prime secondarie cioè prodotti da Eow) (8).
Così come occorre rispettare il dettato della Corte europea secondo cui “conformemente al principio di precauzione sancito all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se la valutazione dei migliori dati scientifici disponibili lascia persistere un’incertezza in ordine alla questione se l’utilizzo, in circostanze precise, di una sostanza ottenuta dal recupero di rifiuti sia privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di tale sostanza o la possibilità di adottare una decisione individuale che accerti tale cessazione” (9).
A questo punto, per completezza, si deve mettere in evidenza che, in realtà, il vero problema connesso con questa regolamentazione riguarda la legittimazione ad operare delle Regioni e che, a questo proposito, dopo aspre polemiche e dopo un improvvido intervento del Ministero dell’ambiente (10), è fortunatamente intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 1129 pubblicata il 28 febbraio 2018, ha stabilito con ammirevole chiarezza che, in base alla normativa comunitaria ed italiana, in assenza di specifico provvedimento comunitario, spetta solo allo Stato -e non alle Regioni- il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, evidenziando, tra l’altro, che laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni (11).
Questo spiega l’attuale disposto dell’art. 184 ter illustrato da ultimo, il quale, se da un lato, di fronte all’inerzia del Ministero dell’ambiente nel provvedere con decreto, ha formalmente attribuito alle Regioni il potere di intervenire su EoW caso per caso, dall’altro ha evitato, di fatto, disparità tra regione e regione, affidando ad ISPRA (ed al sistema delle ARPA) il compito di vagliare e controllare le autorizzazioni regionali alla luce delle linee guida sopra ricordate che, ovviamente, valgono per tutto il territorio nazionale (12).
Ed è appena il caso di precisare che questa anomala competenza delle Regioni deve essere considerata provvisoria, in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 2 dell’art. 184 ter.
CONCLUSIONI
Riassumendo e concludendo:
1) Per EoW collegate a procedure semplificate di recupero si continuano ad applicare i “vecchi” decreti ministeriali del 1998 ecc.
2) In mancanza di regolamenti comunitari e di decreti ministeriali, le nuove autorizzazioni Eow vengono rilasciate dalle Regioni, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”, alla luce delle linee guida del SNPA.
3) Le autorizzazioni già rilasciate sono fatte salve ma devono essere aggiornate al momento del rinnovo
4) Se lo Stato emana nuovi decreti, le autorizzazioni già rilasciate devono essere ad essi adeguate con istanza di aggiornamento entro 180 giorni
5) Le Regioni comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti, anche di rinnovo, entro 10 giorni dalla notifica agli interessati
6) ISPRA effettua controlli a campione redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione
7) Si istituisce presso il Ministero dell’ambiente il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate successive al 3 novembre 2019
8) Per l’adozione dei decreti ministeriali si prevede di dotare il Ministero di mezzi e personale ad hoc.
Infine, sembra opportuno richiamare alcune importanti precisazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Cassazione:
CGCE, sez. 8, 22 dicembre 2008, c-283/07 (giurisprudenza costante)
Non basta una operazione di selezione, frantumazione o miscelazione di rifiuti né la rispondenza a determinati standard in quanto restano sempre rifiuti. Occorre una operazione di recupero completa. E “un’operazione di recupero può dirsi completa soltanto se ha l’effetto di conferire al materiale in questione le medesime proprietà e caratteristiche di una materia prima e di renderlo utilizzabile nelle stesse condizioni di precauzione rispetto all’ambiente
Cass. pen., sez. 3, c.c. 20 febbraio 2014, n. 16423, Di Procolo
Cass. pen., sez. 3, 12 giugno 2014, n. 40789, Arnaldi
Cass. pen., sez. 3, c.c. 1 ottobre 2015, n. 41075 , Lolliri
Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero. E’, una costante che percorre, trasversalmente, tutte le definizioni e modifiche legislative sopra riportate.
La necessità che risulti dimostrata la intervenuta effettuazione di attività di recupero (condotta nel rispetto di quanto previsto dai D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 16 e D.M. 17 novembre 2005, n. 269) da parte di un soggetto autorizzato a compiere le relative operazioni, è stata più volte ribadita da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 17823 del 17/01/2012, Celano; Sez. 3, n. 25206 del 16/05/2012, Violato).
E’ vero che l’art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/06 estende l’ operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione (questione priva di rilevanza nel caso concreto), si tratta pur sempre di operazione di <<recupero>> che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato.
Note:
- Ci permettiamo di rinviare ai nostri: Codice ambiente, quando un rifiuto cessa di essere tale, in Ambiente e sicurezza sul lavoro 2011, n. 3, pag. 62 e segg.; Fine rifiuto dopo recupero: quando si verifica veramente?, in www.industrieambiente.it, dicembre 2013 e in www.lexambiente.it, 22 gennaio 2014; Fine rifiuto (EoW) caso per caso: questa volta il Ministero dell’Ambiente ha esagerato, in www.industrieambiente.it, dicembre 2016 e in www.lexambiente.it. 13 gennaio 2017; End of Waste e Consiglio di Stato: solo lo Stato può intervenire sulla cessazione della qualifica di rifiuto, in www.lexambiente.it;, 16 marzo 2018; ID, End of waste, recupero di rifiuti e Consiglio di stato. Chiariamo le responsabilità, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, www.rivistadga.it, 2018, n. 3; Rifiuti con codici a specchio, fanghi di depurazione contaminati e cessazione della qualità di rifiuto (eow). La Corte europea si schiera con la Cassazione e con il Consiglio di Stato, in www.lexambiente, 19 aprile 2019; Quando, con un emendamento, un rifiuto scompare in una regione e resta rifiuto in un’altra. e’ l’economia circolare, bellezza.in www.lexambiente.it, 14 ottobre 2019; EoW-fine rifiuto; quando una legge dello Stato nasce in totale contraddizione con altra legge entrata in vigore il giorno prima in www.industrieambiente.it, 2019
- LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale):
Art. 4: “4. L’ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell’informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneita’ dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche’ il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita’ operative del Sistema nazionale e delle attivita’ degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.”
Art. 6: “1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell’ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell’ambito del Consiglio di cui all’articolo 13”. OMISSIS
- per una prima valutazione delle difformità tra testo comunitario ed italiano (dell’epoca), cfr. AMENDOLA, Codice ambiente, quando un rifiuto cessa di essere tale, in Ambiente e sicurezza sul lavoro 2011, cit.
- Per il diritto comunitario, è la stessa Corte europea ad evidenziare che “siffatte condizioni non possono, di per sé stesse, consentire di dimostrare direttamente che taluni rifiuti non devono più essere considerati tali“. Cfr. n. 55 CGCE 7 marzo 2013, cit appresso.
- “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” relativo a 195 categorie di rifiuti
- “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, relativo a 29 categorie di rifiuti pericolosi.
- “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e’ possibile ammettere alle procedure semplificate”
- Cass. pen, sez. 3, 30 settembre 2008, n. 41836, Castellano. Cfr., altresì, Cass. pen, sez. 3, c.c. 25 maggio 2011, n. 24427, Calcagni, la quale, dopo aver evidenziato che “con D. Lgs 205/2010 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva n. 2008/98/CE innovando, con l’art. 184 ter che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto, rispetto alla definizione di MPS e requisiti richiesti“, ha concluso con rinvio per un nuovo esame “che tenga conto delle innovazioni normative introdotte” dal D. Lgs 205/2010. Nello stesso senso, cfr. ID, 16 maggio 2012, n. 25206, Violato
- CGCE, seconda sezione, 24 ottobre 2019, causa C212/18, su oli esausti. Per approfondimenti e richiami si rinvia al nostro Rifiuti con codici a specchio, fanghi di depurazione contaminati e cessazione della qualità di rifiuto (EOW). La Corte Europea si schiera con la Cassazione e con il Consiglio di Stato in www.lexambiente.it, 19 aprile 2019
- (10)AMENDOLA, Fine rifiuto (eow) caso per caso: questa volta il ministero dell’ambiente ha esagerato in www.industrieambiente. it, novembre 2016, cit.
- (11)Si rinvia, in proposito, anche per citazioni e richiami, al nostro End of Waste e Consiglio di Stato: solo lo Stato può intervenire sulla cessazione della qualifica di rifiuto, in www.lexambiente.it;, 16 marzo 2018, cit; nonché a End of waste, recupero di rifiuti e Consiglio di stato. Chiariamo le responsabilità, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, www.rivistadga.it, 2018, n. 3, cit.
- (12)In proposito, cfr. il nostro Eow e bozza decreto semplificazioni 2021. Primi appunti, in www.osservatorioagromafie. it.,25 maggio 2021.