DIRETTIVA (UE) 2025/1892 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 settembre 2025 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
La direttiva 2008/98/CE è così modificata:
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4) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 bis
Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari
1.Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno:
a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un’equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l’intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all’utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*)1 a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga;
c) incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l’ottenimento di prodotti non alimentari;
d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell’economia sociale;
e) incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio(**)2, in particolare l’articolo 6.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri, previa consultazione delle banche alimentari e di altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti, adottano misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici. …»
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7) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 22 bis
Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili
1.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
…
8.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi relativi a:
a) la raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:
i) la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;
ii) il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti di cui al punto i) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio, a norma dell’articolo 22 quinquies;
iii) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti di cui al punto i);
iv) la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cui ai punti i), ii) e iii), da parte di soggetti dell’economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta di cui all’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11;
b) lo svolgimento di un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell’articolo 22 quinquies, paragrafo 6;
c) la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, conformemente all’articolo 22 quater, paragrafi 14, 15 e 18;
d) la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell’articolo 37;
e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781, e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra, fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato….»
- (*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).↩︎
- (**) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/40/oj↩︎
 
					
