DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2026, n. 2
Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.
Art. 1 Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera o) e’ sostituita dalla seguente:
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore;».
Art. 2 Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inseritele seguenti: «di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché’ da tutte le altre AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Art. 3 Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «elettroniche»” sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti: «nonché’ da tutte le altre AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;
3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette date».
Art. 4 Modifiche all’articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a «professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale. Sono».
Art. 5 Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), l’obbligo si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto2018.»;
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN50419:2022»;
c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02.
Art. 6 Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
1. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il primo periodo è soppresso.
Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 gennaio 2026

