DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125

Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

(…)

f) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;

g) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 3 e 4 del presente decreto;

h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell’impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa;

(…)

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente decreto si applica alle società di cui agli articoli seguenti costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché’ della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.

(…)

Art. 3

Rendicontazione individuale di sostenibilità

1. Le imprese di cui all’articolo 2 che siano imprese di grandi dimensioni, nonché’ le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché’ le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma1, include:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili

con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n.204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività’ legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacita’ in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa’ tenuta a identificare in virtu’ di altri obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

(…)

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