DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 134

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 134

Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. (GU n.223 del 23-9-2024)

Vigente al: 18-10-2024

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), siano forniti senza impedimenti nonché criteri per l’individuazione dei soggetti critici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

b) obblighi per i soggetti critici di cui all’articolo 2, comma1, lettera a), volti a rafforzarne la resilienza, fino al raggiungimento di un livello elevato, e a rafforzarne la capacita’ di fornire i servizi essenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento;

c) misure per il sostegno nell’adempimento degli obblighi imposti dal presente decreto ai soggetti critici di cui all’articolo 2, comma1, lettera a);

d) disposizioni riguardanti la vigilanza e l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

e) disposizioni riguardanti l’individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, di cui all’articolo 17, e le missioni di consulenza della Commissione europea finalizzate a valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi, di cui all’articolo 18;

f) disposizioni per la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, di cui all’articolo 6;

g) la disciplina della valutazione del rischio da parte dello Stato, di cui all’articolo 7, e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici, di cui all’articolo 13;

h) l’istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza, di cui all’articolo 4, nonché l’individuazione delle autorità settoriali competenti e del punto di contatto unico, di cui all’articolo 5;

i) le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all’articolo 19.

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