Dalla Cassazione buone notizie per impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti. – G. Amendola

Dalla Cassazione buone notizie per impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti

di Gianfranco Amendola

Buone notizie per chi inquina poco. Con una recentissima sentenza, infatti, relativa ad una autofficina meccanica1, la Cassazione ha adeguato la sua giurisprudenza alle modifiche normative del 2020 sull’inquinamento atmosferico, eliminando il rischio di illiceità penale in caso di attività con emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di raccapezzarci nel solito inquinamento normativo tipico del nostro paese. La disciplina relativa all’inquinamento atmosferico è contenuta nella parte quinta del TUA (D. Lgs 152/06) e, a differenza di quella precedente (D.P.R. 203/1988), si applica agli impianti2 … ed alle attività che producono emissioni in atmosfera3.

Come sempre, la tutela è affidata in primo luogo all’obbligo di autorizzazione preventiva (art. 269) la cui durata viene fissata in 15 anni con possibilità di rinnovo tacito, rispetto al quale, tuttavia, la legge prevede diverse deroghe. Rinviando ad altre opere per un quadro completo e per approfondimenti4, tra esse spicca quella di cui all’art. 272 (“impianti ed attività in deroga”), commi 1 e 2, relativa ad impianti con emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico individuati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del TUA5, e ad impianti con inquinamento ridotto individuati nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del TUA6. Si tratta di deroghe già previste dalla normativa precedente per le quali il combinato disposto del DPR 203/1988 e del DPCM 21 luglio 1989 modificato con DPR 25 luglio 1991 prevedeva, con l’ausilio di due allegati, che: a) le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo non abbisognano di autorizzazione ma le regioni possono prevedere l’obbligo di comunicare la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell’inquinamento atmosferico prodotto; b) le attività a ridotto inquinamento atmosferico possono essere autorizzate in via generale e con modelli semplificati. Tali deroghe (con relativi allegati) venivano, quindi, reiterate nel TUA anche se con alcune variazioni e specificazioni. In particolare e in estrema sintesi, oggi la deroga sancisce che, mentre le seconde possono essere autorizzati con autorizzazioni generali, previa loro domanda, le prime ne siano escluse ma l’autorità competente può prevedere, con provvedimento generale, che facciano una comunicazione in relazione alla data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo (comma 1).

In proposito, con riferimento alla sentenza in esame, è sufficiente ricordare che l’officina meccanica risulta inclusa (salvo la effettuazione di operazioni di verniciatura), tra quelle ad emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, comma 1, del TUA, allegato quarto alla parte quinta, lett. k). E pertanto, come abbiamo visto, non necessita di autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ma è solo soggetta all’obbligo eventuale di comunicazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, per quanto interessa in questa sede, gli artt. 24 e 25 del DPR 203/1988 punivano come contravvenzioni la omessa comunicazione di attivazione di nuovo impianto (art. 24, comma 2) e la mancata presentazione di domanda di autorizzazione (art. 25, comma 1). Condotte punite entrambe anche dall’art. 279 del TUA, il quale, nella formulazione iniziale, prevedeva, al terzo comma, specifica sanzione contravvenzionale alternativa per “chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi … dell’articolo 272, comma 1” (che si riferisce, come abbiamo visto, agli impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti).

E pertanto, nel 2008 la Cassazione, proprio a proposito di lavorazioni meccaniche, richiamava, ai sensi dell’art. 272, comma 1, l’obbligo di comunicazione dell’attivazione dell’impianto ma solo nel caso vi sia un provvedimento generale dell’autorità competente, evidenziando che “l’art. 279 DLvo 152/06, riproducendo il contenuto dell’art. 24 co. 2 DPR 203/88, continua a sanzionare l’omessa comunicazione per l’attivazione dell’esercizio7. Nello stesso senso, richiamando nel 2009 entrambe le normative, la Suprema Corte affermava che “il reato di emissione in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, qualora, avendo l’autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte i dell’allegato 4 alla parte quinta del d.lgs. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell’elenco e, sempre in via preventiva, della data d’inizio dell’attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall’art. 272 d.lgs. n. 152/2006 per i quali l’accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l’esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all’art. 279 del citato decreto8”; aggiungendo, altresì, un anno dopo, con riferimento alle attività a ridotto inquinamento che “occorre sempre uno specifico provvedimento …che o autorizzi in via generale l’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, individuandole specificamente, ovvero predisponga procedure specifiche di autorizzazione con modelli semplificati, altrimenti trovano sempre applicazione le sanzioni di cui al D.P.R. n. 203/1988. Ed infatti, la possibilità di esercitare l’attività senza chiedere l’autorizzazione è concessa dal D.P.R. 25.7.1991 solo per gli impianti con emissioni poco significative. Proprio con riferimento alle disposizioni citate sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell’allegato 2 del D.P.R. 25 luglio 1991. n. 175, mentre ne sono esenti solo quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell’allegato I del medesimo D.P.R.”; concludendo, infine, che “attualmente tutte le condotte già sanzionate dagli art. 24 e 25 del D.P.R. n. 203/1988 sono previste dall’art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006, attualmente vigente, che è in continuità normativa con le disposizioni abrogate.9.

In sostanza, quindi, prima del 2020, la Suprema Corte interpretava le suddette disposizioni normative nel senso che il titolare di un impianto o di una attività con emissioni scarsamente rilevanti il quale non effettuava la comunicazione, nei tempi e nelle modalità prescritte dalla deliberazione regionale, fosse soggetto alla sanzione penale prevista dall’art. 279, comma 3 del TUA.

Ma il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102 riformulava (con l’art. 1, comma 1, lettera g) il primo, il terzo e il quarto comma dell’art. 279 che, per chiarezza, vale la pena di riportare integralmente (da “Normattiva”) nella versione attualmente vigente (le modifiche del 2020 sono in corsivo con parentesi doppia):

ART. 279

(sanzioni)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza ((dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272)) ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare ((la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,)) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente.

2. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, ((è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro)). E’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente, ((chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all’articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all’articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all’articolo 273-bis, comma 6)).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’articolo 269, comma 6, ((è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro)).

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell’articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All’irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Appare, quindi, evidente che, al terzo comma, la sanzione penale è stata sostituita da una sanzione amministrativa.

Proprio per questo, nella sentenza in esame, la Cassazione aggiorna la sua giurisprudenza evidenziando, appunto, che il D. Lgs 102 del 2020 ha depenalizzato (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro) al comma 3, primo periodo, <<proprio la condotta di chi “mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1”>> E <<nel caso, dunque, di un’officina meccanica, quale attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, l’omessa comunicazione, laddove richiesta dalla disciplina regionale, sarebbe oggi solo sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 279, comma 3, come novellato dal D. Lgs. n. 102/2020>>.

Conclusione valida, ovviamente per tutti gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti.


  1. Cass.Pen. Sez. 3, 31 luglio 2023 (UP 3 lug 2023), n. 33432, Esposito Testo completo della sentenza in www.unaltroambiente.it↩︎
  2. l’impianto è “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio” (art. 268, comma 1, lett. l).↩︎
  3. E non più, quindi, a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera»↩︎
  4. AMENDOLA, Diritto penale ambientale, Pacini, Pisa 2022, pag. 51 e segg.↩︎
  5. Fra cui lavorazioni meccaniche, laboratori odontotecnici, cucine, rosticcerie, friggitorie, panetterie, stirerie, autorimesse, officine meccaniche, autolavaggi, allevamenti di bestiame ecc.↩︎
  6. Fra cui torrefazione di caffè, verniciatura di mobili, tipografie, litografie, produzione di calcestruzzo, concerie ecc. purché rientrino in alcune limitazioni quantitative specificate caso per caso.↩︎
  7. Cass. Pen., sez. 3, 7 ottobre-6 novembre 2008, n. 41362, Rossi↩︎
  8. Cass. Pen, Sez. 3, c.c. 7 aprile 2009, n. 20153, Carbone↩︎
  9. Cass. Pen. Sez. 3, ud. 14 aprile 2010, n. 18774, Migali↩︎
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