Il reato di gestione illecita di rifiuti può riguardare anche chi svolge una attività primaria diversa
Sentenza della Corte di Cassazione n. 45441 del 30 novembre 2022
… il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall’articolo 256, comma 1, Dlgs n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa (Sezione 3, n. 29077 del 4 giugno 2013, R. e a., Rv. 256737; Sezione 3, n. 24431 del 25 maggio 2011, G., Rv. 250614; Sezione 3, n. 7462 del 15 gennaio 2008, C., Rv. 239011; Sezione 3, n. 16698 del 11 febbraio 2004, B., Rv. 227956). Tenendo anche conto del pronome indefinito “chiunque”, contenuto nell’articolo 256, comma 1, Dlgs 152 del 2006, n. 152, sarebbe infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti — non espressamente richiesti — di imprenditorialità e/o di professionalità. Trattandosi, peraltro, di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. In tal senso questa Corte (Sezione 3, n. 8193 del 11 febbraio 2016, Rv. 266305), ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (nello stesso senso, Sezione 3, n. 5716 del 7 gennaio 2016, Rv. 265836).
Testo completo Sentenza Corte di Cassazione n. n. 45441 del 30 novembre 2022