Corte di Cassazione 8 giugno 2023, n. 24680

Gli specifici requisiti per configurare un oggetto come “sottoprodotto” e non “rifiuto” vanno rispettati tutti e provati da chi vuole godere del regime di favore

Sentenza della Corte di Cassazione 8 giugno 2023, n. 24680

… ai sensi dell’articolo 184-bis Dlgs n. 152/2006, perché una sostanza possa qualificarsi come sottoprodotto occorre la concomitante presenza di una serie di requisiti e condizioni …. In mancanza di una sola di dette condizioni, il residuo deve considerarsi un rifiuto (Sezione 3, n. 47085 del 4 novembre 2008 , M., n.m.).

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… la giurisprudenza consolidata della Corte ha precisato che trattandosi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, “l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sezione 3, n. 38950 del 26 giugno 2017, R., n.m.; Sezione 3, n. 56066 del 19 settembre 2017, S., Rv. 272428-01; Sezione 3, n. 16078 del 10 marzo 2015, F., Rv. 263336-01; Sezione 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014, G., Rv. 262129-01; Sezione 3, n. 17453 del 17 aprile 2012, B., Rv. 252385-01; Sezione 3, n. 16727 del 13 aprile 2011, S., n.m.; Sezione 3, n. 41836 del 30 settembre 2008, C., Rv. 241504-01).

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Tale prova, che grava sull’interessato, non può essere fornita (Sezione 3, n. 41607 del 6 luglio 2017 , G., n.m.) mediante mera testimonianza (come avvenuto nel caso di specie in riferimento al teste B.N.), atteso che l’articolo 184-bis Dlgs 152/2006 richiede “condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”, e che “incombe sull’interessato, anche successivamente alla modifica dell’articolo 183, comma 1, lettera p), l’onere di fornire la prova della destinazione del materiale ad ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità”.

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 8 giugno 2023, n. 24680

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