Consiglio di Stato n. 2482 del 23 marzo 2021

Per applicare ad un miscuglio di acque reflue urbane ed acque industriali il regime più favorevole, l’onere della prova spetta ai soggetti interessati

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2482 del 23 marzo 2021

Si tratta di una situazione di fatto non espressamente disciplinata dalla legge, ovvero dal d. lgs. 152/2006, perché ci si trova effettivamente di fronte ad un “miscuglio'”, ma mancano i due ulteriori presupposti considerati dalla lettera i) per assoggettarlo ad una disciplina meno severa rispetto agli scarichi industriali, ovvero che si tratti di scarichi “convogliati in rete fognaria'” e che si tratti di scarichi “provenienti da agglomerato'”

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…il regime meno rigoroso non è applicabile qualora la citata “prevalenza” delle acque reflue domestiche su quelle industriali non venga dimostrata in modo rigoroso. …

nel valutare la prevalenza si dovrebbe considerare anche la composizione degli scarichi stessi. Infatti, per dato di comune esperienza, anche un quantitativo modesto di reflui industriali, che però contengano sostanze di tipo particolare, può rendere necessario trattare lo scarico in cui essi confluiscono con processi più sofisticati di quelli richiesti dalle acque domestiche, e quindi richiedere il regime più rigoroso dell’AIA.

… l’autorità conclude che “non è possibile accertare la prevalenza di acque “domestiche” rispetto alle “industriali” nel miscuglio delle acque trattate nell’impianto di depurazione, … l’onere relativo è a loro spettante, in quanto soggetti interessati ad ottenere l’applicazione del regime più favorevole, e che tale onere non si può ritenere assolto con la richiesta di verificazione.

Testo completo Sentenza Consiglio di Stato del 23 marzo 2021, n. 2482

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