Consiglio di Stato 10 gennaio 2023, n. 305

Il trattamento di rifiuti pericolosi comporta che l’intera attività di recupero anche quella relativa ai rifiuti non pericolosi, sia sottoposta al regime Ipcc, né il titolo autorizzativo unico può essere scisso

Sentenza del Consiglio di Stato 10 gennaio 2023, n. 305

… il titolo legittimante per il recupero degli inerti non Ippc e per il trattamento delle scorie e delle ceneri pesanti è sempre stato unitario poiché unitario è il processo produttivo relativo al recupero degli inerti descritto e autorizzato dall’Aia del 2013 e confermato dall’Aia del 2018.

Pertanto, il titolo autorizzativo unico non può essere scisso ed essere ritenuto valido solo per la parte di attività di recupero degli inerti non Ippc, poiché ciò implicherebbe l’autorizzazione alla prosecuzione di un processo produttivo differente rispetto a quello autorizzato dall’amministrazione con l’Aia.

Tale è l’interpretazione espressa anche dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 38753 del 21 agosto 2008, che ha affermato che le specifiche finalità di prevenzione e riduzione dell’inquinamento perseguite dal legislatore con il Dlgs n. 46 del 2014 “impongono una rigorosa e restrittiva interpretazione, tale da non vanificare gli effetti di questa particolare disciplina e che, pare quasi superfluo precisarlo, non può prescindere da una altrettanto rigorosa disamina dei contenuti del titolo abilitativo e della corrispondenza fra quanto autorizzato e le condizioni effettive di svolgimento dell’attività, senza che tale verifica possa arrestarsi di fronte alla mera disponibilità dell’autorizzazione.”.

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… l’attività R5 autorizzata riguarda una pluralità di rifiuti, tra cui anche le scorie e le ceneri, sottoposte a trattamento nell’ambito del medesimo processo produttivo.

L’attività Ippc non è limitata al trattamento di scorie e ceneri, ma si riferisce alle attività di recupero rifiuti che comportano il ricorso ad una o più attività, fra cui il trattamento di scorie e ceneri. Il che vuol dire che il trattamento di scorie e ceneri, insieme agli altri rifiuti, comporta la sottoposizione dell’intera attività al regime Ippc, senza possibilità di distinzioni. …

… l’attività di recupero inerti R5, siccome comprendente il trattamento di scorie e ceneri, è da classificarsi Ippc nel suo complesso. Poiché gli atti Pd 763/2018 e l’Aia del 2013, non prevedono un trattamento separato delle scorie e ceneri rispetto agli altri rifiuti, queste attività non possono essere esercitate in base ai titoli rilasciati, come, del resto, è stato affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 38753/2018, resa nei confronti della ricorrente, laddove ha stabilito che: “è evidente che tale connessione non può che riferirsi comunque ad attività comprese tra quelle elencate nel suddetto allegato e non riferirsi ad altre attività eventualmente svolte nel medesimo insediamento, con la conseguenza che l’Aia rilasciata per attività non comprese nell’allegato VIII alla Parte seconda del Dlgs 152/2006 (e non tecnicamente connesse ad esse – ndt) prima delle modifiche apportate dal Dlgs 46/2014 comporta l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 29 del citato decreto legislativo e la conseguente necessità di una nuova istanza di rilascio dell’Aia, ovvero di istanza di adeguamento”.

Pertanto, l’attività R5 deve essere nuovamente disciplinata e conformata, alla luce della disciplina vigente attraverso la emanazione di una nuova Aia.

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 10 gennaio 2023, n. 305

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