Compost e digestato: materiali EoW solo se impiegati a norma – Mauro Sanna

Compost e digestato: materiali EoW solo se impiegati a norma

di Mauro Sanna

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 stabilisce in generale all’articolo 6 che taluni rifiuti specifici cessano di qualificarsi come tali quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici elaborati conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Il medesimo articolo prevede che i criteri specifici includano i valori limite per le sostanze inquinanti e tengano conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto e definiscano quando un rifiuto cessa di essere tale.

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2 dell’art.6 della Direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo a determinati tipi di rifiuti.

In conformità a tale direttiva, i regolamenti comunitari emanati fino ad ora:

  • il Regolamento (UE) n. 333/2011 relativo ad alcuni tipi di rottami metallici che cessano di essere considerati rifiuti
  • il Regolamento (UE) n. 1179/2012 relativo ai rottami di vetro che cessano di essere considerati rifiuti
  • il Regolamento (UE) n. 715/2013 relativo ai rottami di rame che cessano di essere considerati rifiuti,

a riguardo si sono espressi stabilendo che la condizione legale per raggiungere lo stato EoW è costituita dal trasferimento del possesso da un detentore (il “produttore” di materiale EoW) ad un altro detentore ed il produttore, che rappresenta il detentore che cede a un altro detentore i materiali che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti, stilerà una dichiarazione di conformità trasmettendola al detentore successivo.

Analogamente, in Italia, i decreti ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si sono espressi per definire quando, dopo un trattamento di recupero, un oggetto o una sostanza sia da qualificare EoW:

  • il DM 14 febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)
  • il DM 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso
  • il DM n. 62 del 15/05/2019 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP)”.

Tali decreti prevedono che l’applicazione della normativa sui rifiuti termina quando il processo di recupero si è concluso ed il materiale risultante è stato verificato e certificato come prodotto dal produttore attraverso l’emissione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il decreto 28 giugno 2024 n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ha stabilito invece che essi cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 al decreto. In questo caso, il rispetto dei criteri è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, da inviare all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, che non è più da qualificare come rifiuto, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Una particolare disciplina degli EoW è quella prevista dal Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il cosiddetto regolamento FPR applicabile dal 16 luglio 2022, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Infatti, il regolamento stabilisce le regole per la produzione e l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti a marcatura CE e le procedure per la valutazione della loro conformità, definendo i componenti che possono essere utilizzati per la loro produzione tra i quali sono compresi anche rifiuti che recuperati come fertilizzanti cessano di essere tali.

In particolare l’articolo 19 del regolamento definisce i criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. In tali casi l’operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità.

Il regolamento (UE) 2019/1009 perciò, stabilendo quali rifiuti possono cessare di essere tali, ha anche vincolato tale possibilità, non solo al fatto che avvenga il trattamento di recupero dei medesimi, ma ha subordinato tale possibilità anche alla condizione che i materiali da essi recuperati siano utilizzati come costituenti dei fertilizzanti a norma UE.

Essi potranno perciò essere qualificati come materiali EoW, solo in quanto abbiano effettivamente tale impiego e solo dal momento in cui per il fertilizzante che li contiene sia stata redatta la dichiarazione UE di conformità alla normativa, e sia compilata la relativa etichetta.

Il regolamento (UE) 2019/1009, al fine di definire:

  • le regole per la produzione e l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti (compresi ammendanti e substrati) a marcatura CE;
  • un elenco di componenti che possono essere utilizzati per la produzione di un fertilizzante della UE;
  • le procedure per la valutazione della conformità;

in relazione a quanto previsto dall’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008:

  • individua in concreto quali siano i rifiuti specifici destinati a cessare di essere qualificati come tali;
  • determina quali siano i trattamenti che essi debbono subire;
  • stabilisce che i materiali che scaturiscono da tali trattamenti siano impiegati quali componenti dei prodotti fertilizzanti dell’UE;
  • definisce le caratteristiche che i fertilizzanti debbono possedere perché siano conformi alle norme UE per la loro messa sul mercato;
  • stabilisce che i rifiuti cessino di essere qualificati come tali nel momento in cui per il materiale ottenuto viene redatta la dichiarazione UE di conformità alle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;
  • definisce le informazioni da riportare nella etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Pertanto la qualifica di materiale EoW non potrà competere ai rifiuti in quanto assoggettati ai trattamenti di recupero ma solo in quanto e quando essi siano impiegati per l’ottenimento delle categorie funzionali di prodotti fertilizzanti destinati al mercato della UE definiti negli allegati al Regolamento UE 2019/1009.

Tali allegati contengono i seguenti vincoli:

  • le categorie funzionali di prodotto (Pfc);
  • le categorie di materiali costituenti (Cmc) che devono comporre un prodotto fertilizzante destinato al mercato della UE, pena la sua esclusione;
  • le prescrizioni per l’etichettatura;
  • le procedure di valutazione della conformità.1

Il compost ed il digestato

Tra i rifiuti previsti dal Regolamento (UE) 2019/1009 destinati ad essere recuperati come materiali EoW sono di notevole rilevanza, per la loro diffusione, quelli recuperati per produrre compost e digestato.

Un prodotto fertilizzante dell’UE può essere costituito da compost o da digestato (diverso da quello di colture fresche), esclusivamente se essi rientrano nelle Categorie di Materiali Costituenti, individuate rispettivamente come CMC 3: COMPOST, e CMC 5: DIGESTATO DIVERSO DA QUELLO DI COLTURE FRESCHE dall’Allegato II del Regolamento. Materiali che devono rispettare le prescrizioni previste per la specifica CMC e che non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite.

Per il compost CMC 3 le condizioni specifiche previste sono:

1. i materiali che possono essere utilizzati per ottenerlo, tra i quali, in particolare, sono previsti i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

2. il tipo di impianto di compostaggio da impiegare;

3. le modalità di compostaggio che deve essere aerobico mediante decomposizione controllata di materiali biodegradabili;

4. le caratteristiche che il compost deve possedere e i criteri che devono essere soddisfatti.

Per il CMC 5: DIGESTATO DIVERSO DA QUELLO DI COLTURE FRESCHE sono previsti specificatamente:

1. i materiali che possono essere utilizzati per ottenerlo, tra i quali, in particolare, sono previsti i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

2. le modalità di digestione aerobica mediante decomposizione controllata di materiali biodegradabili e le caratteristiche delle linee di produzione per la trasformazione dei materiali in entrata;

3. le possibili variazioni di temperatura in funzione del tempo che possono presentarsi durante il processo di digestione

4. le caratteristiche che deve possedere il digestato e i criteri che devono essere soddisfatti.

Quindi, i rifiuti recuperati per produrre compost e digestato non cessano di essere tali quando sono trasformati in compost o digestato ma lo divengono solo quando questi due materiali costituiscono i componenti dei fertilizzanti EU e sono certificati come tali.

Questa condizione li differenzia dai rifiuti destinati ad essere recuperati come materiale EoW, disciplinati dai regolamenti UE sopra citati, quali ad esempio i rottami metallici che cessano di essere rifiuti nel momento in cui sono recuperati mediante un ritrattamento che consenta di ottenere un materiale nuovo o un prodotto nuovo, dalle caratteristiche paragonabili a quelle del materiale da cui derivano, come verghe lingotti, lamiere o bobine metalliche, indipendentemente dall’impiego o dal manufatto che da essi si otterrà.

Diversamente, per quanto riguarda il compost e il digestato, invece, i rifiuti che li costituiscono e che in essi sono stati recuperati, cessano di essere rifiuti solo quando tali materiali sono effettivamente impiegati come fertilizzanti a norma UE, pertanto rispetto agli altri rifiuti sopra detti non è sufficiente che essi abbiano subito un trattamento tale da renderli adatti ad essere utilizzati come materia base per produrre fertilizzanti, ma il loro passaggio allo stato EoW è posticipato al loro effettivo impiego, condizione questa che è improntata all’estrema cautela così che si abbia la piena sicurezza che di essi in nessun caso ci si disfi e quindi che essi non possano costituire di nuovo uno scarto.


  1. Allegati al Regolamento UE 2019/2009 ALLEGATO I Categorie funzionali per i prodotti fertilizzanti («PFC») dell’UE Il regolamento prevede 7 categorie di prodotti funzionali 1. Concime distinti in: A. Concime organico, che si differenzia in: I. Concime organico solido II. Concime organico liquido; B. Concime organo-minerale che si differenzia in I. Concime organo-minerale solido II. Concime organo-minerale liquido C. Concime inorganico che si differenzia a sua volta in I. Concime inorganico a base di macroelementi, distinto in: a) Concime inorganico solido a base di macroelementi, che si differenzia in: i) Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi, quale: A) Concime inorganico solido semplice contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto ii) Concime inorganico solido composto a base di macroelementi, quale: A) Concime inorganico solido composto contenente macroelementi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto B) Concime inorganico liquido a base di macroelementi, che si differenzia in : i) Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi ii) Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi II. Concime inorganico a base di microelementi distinto in: A) Concime inorganico semplice a base di microelementi e B) Concime inorganico composto a base di microelementi 2. Correttivi calcici e/o magnesiaci 3. Ammendante, distinto in: A. Ammendante organico, B. Ammendante inorganico 4. Substrato di coltivazione 5. Inibitore, distinto in: A. Inibitore della nitrificazione B. Inibitore della denitrificazione, C. Inibitore dell’ureasi 6. Biostimolante delle piante, distinto in: A. Biostimolante microbico delle piante B. Biostimolante non microbico delle piante 7. Miscela fisica di prodotti fertilizzanti ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC) Il regolamento prevede 11 CMC – Categorie di materiali costituenti. Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante CMC 3: Compost CMC 4: Digestato di colture fresche CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare CMC 7: Microrganismi CMC 8: Polimeri nutrienti CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato. I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato. ALLEGATO III. Prescrizioni etichettatura L’allegato stabilisce le prescrizioni di etichettatura per i prodotti fertilizzanti dell’UE. Le prescrizioni di cui alle parti II e III per una determinata PFC, quale specificata nell’allegato I, si applicano ai prodotti fertilizzanti dell’UE in tutte le sottocategorie della PFC in questione. a) nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto; b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III. ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità PARTE I APPLICABILITÀ DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀPARTE II DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità Contenente tutte le notizie necessarie alla identificazione del prodotto fertilizzante dell’UE e che ne consentano la tracciabilità.↩︎
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