Se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti da cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale
Sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 penale n. 34630 del 20.09.2022
… questa Suprema Corte ha precisato, nel delimitare l’ambito di operatività delle esclusioni di cui al citato articolo, che non solo ogni disposizione derogatoria è di stretta interpretazione, ma anche che le disposizioni derogatorie di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, che delimitano le “esclusioni”, vanno lette in relazione all’art. 1 del citato decreto, che nell’individuare il “campo di applicazione” della generale disciplina di gestione dei rifiuti, fa esplicitamente “salve” le “disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”. Questo combinato disposto di “salvezza” e di “esclusione” denota che il legislatore ha voluto escludere la disciplina generale, in forza dell’art. 15 c.p., solo quando esista una disciplina che regoli “la stessa materia” per una determinata categoria di rifiuti; ma ha voluto far convivere le due normative quando esiste una disciplina “complementare” che, lungi dal regolare la stessa materia, abbia per oggetto profili diversi da quello ambientale. Si è altresì ribadito, con la medesima sentenza, che le predette conclusioni vanno sostanzialmente tenute ferme anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, sulla base della Legge Delega 15 dicembre 2004, n. 308, ha provveduto al riordino, al coordinamento e alla integrazione della legislazione in materia ambientale. Invero, l’art. 177, di questo provvedimento definisce il suo campo di applicazione negli stessi termini di cui al predetto D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 1, e cioè indicando come sua materia la gestione dei rifiuti, e facendo espressamente salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. …
… la tesi del tribunale per cui le terre e rocce da scavo inerenti le attività di cava sarebbero escluse dalla disciplina dei rifiuti nel caso in cui l’attività rimanga nell’ambito dello sfruttamento di un sito qualificabile come cava, autorizzata o meno. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale del riesame, la valorizzazione del richiamo contenuto nel citato art. 185 al DPR 117/2008 assume una portata tutt’altro che formale nel momento in cui si deve ritenere, come sinora rilevato, che la deroga operi solo in presenza di una disciplina di rinvio come tale applicata e applicabile nel quadro di attività di cava autorizzate. Laddove al contrario, l’assenza delle autorizzazioni amministrative previste, lascia l’attività di cava del tutto priva di quelle misure, procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più’ possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente nonché’ eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, cui è preordinato, ai sensi del citato art. 1, il DPR in questione, e che giustificano, in ultima analisi, l’operatività della deroga. Solo in tale contesto potrà poi farsi valere, giova sottolinearlo, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiamato nell’ordinanza impugnata) – che si pone in linea con il citato art. 3 nella parte in cui esso esclude dalla deroga di cui all’art. 185 del Dlgs. 152/06 i rifiuti che non derivano direttamente dallo sfruttamento delle cave -, secondo il quale la deroga in parola è limitata ai prodotti derivanti dalla attività estrattiva, i quali restano disciplinati dalle leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere. Per cui devono ritenersi esclusi dalla normativa dell’attuale Dlgs. 152/06 solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo della estrazione e connessa pulitura: l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali. Se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti da cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 5315 del 11/10/2006 (dep. 08/02/2007) Rv. 235640 -01, con riferimento alla deroga sancita ex art. 8 del Dlgs. 22/97 e tuttavia rilevante anche nel caso di specie). Al contrario, la mancanza di applicabilità del regime di cui al DPR 117/2008 e delle correlate autorizzazioni riconduce l’intera attività estrattiva di cava, quanto ai rifiuti, nell’ambito della disciplina generale di settore.