Cassazione 19 ottobre 2022, n. 39511

Per l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita

Sentenza della Corte di Cassazione sez. 3 penale n. 39511 del 19 ottobre 2022

Osserva il Collegio che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente.

Va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,” non rientrano tra i presupposti del reato di cui all’articolo 260 Dlgs n. 152 del 2006 né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell’articolo 260 Dlgs n. 152/2006 , secondo cui il Giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno” (Sezione 3, n. 791 del 25 maggio 2017, dep. 11 gennaio 2018, Rv. 272326 — 01). e si è precisato che: “La previsione di ripristino ambientale contenuta nell’articolo 260, comma 4, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta, perciò, la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sezione 3, n. 19018 del 20 dicembre 2012, Accarino; conf. Sezione 3, 16 dicembre 2005, n. 4503), sicché non assume specifico rilievo, ai fini della sussistenza del reato, il carattere pericoloso o non pericoloso dei rifiuti gestiti”. Secondo la Corte, pertanto, il danno rientra tra i cd. “accidentalia delicti” che non servono al perfezionarsi dell’evento, ma, in questo caso, ad imporre condotte riparatorie.

Ne consegue che perché possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.

Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2022, n. 39511

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