Caratterizzazione di base e omologa – M.Sanna

Caratterizzazione di base ed omologa

di Mauro Sanna

La Decisione 19 dicembre 2002 n 33 ha stabilito i criteri e le procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche in conformità con i principi previsti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999.

Tali criteri sono stati poi ripresi dalle normative italiane, quale il DM 27/09/2010, emanate in applicazione del D.Lgs. 36/2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

La sezione 1 dell’allegato alla suddetta decisione ha definito la procedura da seguire per determinare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche che prevede una caratterizzazione di base dei rifiuti, una successiva verifica di conformità o in alternativa a seconda dell’origine del rifiuto una verifica in loco del carico di rifiuti conferito.

La sezione 2 fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica e la sezione 3 elenca i metodi da utilizzare per il campionamento e la verifica dei rifiuti.

La caratterizzazione di base, consistente nella determinazione di tutte le caratteristiche dei rifiuti, deve essere realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti.

Definite le caratteristiche di base di un tipo di rifiuti si potranno stabilire la frequenza delle verifiche di conformità e la sua ammissibilità ad una determinata categoria di discarica.

Al produttore dei rifiuti, o al suo detentore, competerà la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

I requisiti fondamentali a cui si dovrà fare riferimento, e che perciò dovranno essere contenuti nella caratterizzazione di base di un rifiuto, sono elencati nel sottoparagrafo 1.1.2. dell’allegato alla Decisione 2003/33/CE.1

Per ottenere le suddette informazioni sarà anche necessario sottoporre i rifiuti a prove che indichino il comportamento del colaticcio e la sua composizione e che comunque dovranno comprendere sempre le prove previste per la verifica della conformità.

La medesima decisione distingue i rifiuti ai fini della caratterizzazione di base in due tipologie:

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;

b) rifiuti non generati regolarmente.

Rifiuti regolarmente generati

Per essere considerati regolarmente generati nel corso dello stesso processo i rifiuti devono presentare i seguenti requisiti:

– sono rifiuti specifici ed omogenei generati regolarmente nel corso dello stesso processo;

– l’impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;

– il gestore dell’impianto da cui originano fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare cambiamenti del materiale impiegato;

– il processo si svolge presso un unico impianto o, se i rifiuti provengono da impianti diversi, è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti.

Per la loro qualificazione si può fare riferimento ai requisiti del sottoparagrafo 1.1.2 della decisione e in particolare:

– la gamma di composizione dei singoli rifiuti,

– la gamma e la variabilità delle caratteristiche

– il processo da cui originano che si svolge presso un unico impianto o, se i rifiuti provengono da impianti diversi, è però possibile considerarli come un flusso unico di rifiuti

– il comportamento del colaticcio dei rifiuti determinato mediante un test di lisciviazione se previsto;

– le variabili principali, da sottoporre a prove periodiche.

– per i rifiuti derivanti da impianti diversi, in cui si svolge lo stesso processo la effettuazione di un numero adeguato di misurazioni evidenzia la ridotta variabilità delle caratteristiche dei rifiuti;

– per i rifiuti derivanti dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultati delle misurazioni evidenziano variazioni minime nelle caratteristiche dei rifiuti tali da far concludere che i rifiuti sono caratterizzati e sono da sottoporre soltanto alla verifica di conformità,

Nell’esecuzione della caratterizzazione di base, nei seguenti casi, è previsto che non sarà necessario procedere a test:

a) i rifiuti fanno parte di un elenco riportato al punto 2 dell’allegato per il quale non sono previste le prove;2

b) tutte le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti sono note ed adeguatamente giustificate come previsto dalle autorità competenti;

c) si tratta di certi tipi di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare prove o per cui non siano disponibili test o criteri di ammissibilità adeguati. come da giustificazione fornita.3

Rifiuti non generati regolarmente

I rifiuti sono considerati non regolarmente generati nel corso dello stesso processo nei seguenti casi:

  • i rifiuti provengono da impianti che raggruppano o mescolano i rifiuti provenienti da stazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolta che possono presentare proprietà estremamente variabili;
  • i rifiuti non sono generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.

Per questo tipo di rifiuti è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione deve tener conto dei prescritti requisiti fondamentali. Dato che si devono determinare le caratteristiche di ogni lotto, non sarà necessaria alcuna verifica di conformità.

La verifica di conformità

I rifiuti regolarmente generati giudicati ammissibili ad una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base, saranno sottoposti, periodicamente, almeno annualmente, da parte del gestore della discarica, ad una verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti.

Per la verifica di conformità saranno utilizzati i test impiegati per la caratterizzazione di base, perciò i rifiuti esentati dall’obbligo di sottoposizione a prove per la loro caratterizzazione di base sono anche esentati da queste nella verifica di conformità. Per i rifiuti non regolarmente generati la loro ammissione in discarica sarà subordinata ai risultati della caratterizzazione dello specifico lotto di rifiuti conferito.

Il formulario di identificazione

I risultati della caratterizzazione di base, in particolare quelli dele analisi chimiche o dei test, costituiranno anche i dati che dovranno essere riportati nel formulario di identificazione relativo al trasferimento dello specifico rifiuto a cui si riferiscono.

Infatti, in conformità a quanto previsto dal DM 1 aprile 1998 n 145, che definisce il contenuto del modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, prescritto dall’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora sostituito dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06), nella terza sezione del medesimo, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

  • le caratteristiche del rifiuto
  • Codice C.E.R. e nome codificato del rifiuto
  • Caratteristiche fisiche codificate: come: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.
  • Caratteristiche codificate di pericolo di cui all’allegato D, individuate sulla base dell’allegato E al decreto, proprie del singolo rifiuto;4
  • le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti la cui conoscenza è necessaria per ammetterne lo smaltimento nella categoria di discarica a cui è destinato il rifiuto.

Altri casi in cui sarà necessario specificare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto trasferito saranno quelli in cui esse sono definite per lo specifico tipo di recupero a cui è destinato il rifiuto, come accade ad esempio per alcune tipologie di recupero stabilite dal DM 5. 2.1998.

L’omologa di un rifiuto

Quella che viene genericamente denominata omologa di un rifiuto è il risultato del processo di omologazione di un rifiuto attraverso il quale, all’inizio di un rapporto commerciale tra un soggetto produttore o detentore di un rifiuto ed un soggetto titolare di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, si stabilisce quali sono le caratteristiche del rifiuto oggetto della trattativa.

Il detentore del rifiuto preciserà, sulla base del ciclo produttivo di origine del rifiuto, quali sono le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche e la classificazione giuridica che gli compete, mediante la descrizione del rifiuto e delle sue caratteristiche qualitative e quantitative, corredata da un certificato di analisi ed eventuale ulteriore documentazione (es. scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto, scheda di sicurezza, ecc.) che descriva il processo da cui origina, mentre, il gestore dell’impianto a cui si vuole destinare il rifiuto valuterà l’ammissibilità del rifiuto al suo impianto, sia sotto l’aspetto giuridico amministrativo che tecnico, anche al fine di definire il costo delle operazioni a cui il rifiuto sarà sottoposto.

In questa sede, tra i due soggetti, saranno perciò definite le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto da gestire e saranno concordate le operazioni di gestione a cui esso sarà sottoposto ed il costo dell’operazione.

In occasione di ogni conferimento, il gestore dell’impianto di trattamento o di discarica procederà poi alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche del rifiuto conferito e quelle fornite nella documentazione concordata in sede di omologazione del rifiuto.

L’omologa costituisce perciò un documento di prassi finalizzato ad un semplice accordo commerciale che non trova alcun riferimento nella normativa sui rifiuti stabilita dalla parte IV del D.Lg.152/06.

Errato utilizzo dell’omologa

Da molti anni, frequentemente, per specificare nei FIR le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto conferito dal produttore ad un impianto è invalso l’uso di riportare i riferimenti relativi alla cosiddetta omologa e non quelli presenti nella caratterizzazione di base.

Tale procedura però, per vari motivi, non è compatibile con quanto previsto dalla normativa.

Infatti, riportare semplicemente i dati relativi alla omologa, non permette di stabilire se il rifiuto trasportato sia o no regolarmente generato e quindi se i risultati delle analisi dei rifiuti, riportati nell’eventuale rapporto di prova allegato, siano da riferire correttamente al rifiuto oggetto del trasferimento o ad un rifiuto generico prodotto dall’impianto di origine.

Questo perché la data della certificazione analitica contenuta nella documentazione di omologa è spesso notevolmente pregressa non solo rispetto alla data del conferimento in discarica ma anche alla stessa formazione del carico trasferito.

Quindi può accadere che le caratteristiche chimico fisiche riportate nel FIR, siano attribuite ingiustificatamente al rifiuto conferito, anche se si tratta di un rifiuto non regolarmente generato, per la cui caratterizzazione, quindi, è necessaria una analisi puntuale e contestuale al conferimento.

Tale necessità scaturisce dal fatto che, non essendo i rifiuti generati regolarmente nell’impianto di produzione, essi non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato, ad esempio perché nel processo di origine intervengono materiali differenti nel tempo, oppure cambiano le lavorazioni svolte, quindi, per la caratterizzazione di tali rifiuti secondo normativa, è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e non basarsi su una caratterizzazione di base pregressa anche se omologata e concordata.

Inoltre, poiché il comportamento del gestore della discarica o dell’impianto di trattamento a cui sono conferiti i rifiuti, viene di fatto ad essere governato solo dal vincolo commerciale stabilito con la prassi della omologazione e non dal rispetto dei criteri e delle procedure stabilite per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche, secondo i principi stabiliti dalla Decisione 19 dicembre 2002 n 33, avente come finalità la tutela dell’ambiente e della salute, mancando qualsiasi riferimento alla caratterizzazione di base dei rifiuti, non viene conseguentemente ad essere prevista nemmeno alcuna verifica di conformità o controllo caso per caso da parte del gestore della discarica o dell’impianto di trattamento a cui i rifiuti sono conferiti.


  1. Allegato alla Decisione 2003/33/CE (***) 1.1.2. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono i seguenti: a) fonte ed origine dei rifiuti; b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva discariche o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario; d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del colaticcio quando sia presente; e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); f) codice dell’elenco europeo dei rifiuti [decisione 2001/118/CE della Commissione]; g) per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci “speculari”: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi; h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva discariche; i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica; k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.↩︎
  2. CODICE EER DESCRIZIONE RESTRIZIONI 10 11 03 Materiali di scarto a base di vetro Solo se privi di leganti organici 15 01 07 Imballaggi in vetro – 17 01 01 Cemento Solo rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione (*) 17 01 02 Mattoni Solo rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione (*) 17 01 03 Mattonelle e ceramica Solo rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione (*) 17 01 07 Miscellanea di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica Solo rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione (*) 17 02 02 Vetro – 17 05 04 Terra e rocce Eccetto lo strato vegetale e la torba; eccetto terra e rocce di siti contaminati 19 12 05 Vetro – 20 01 02 Vetro Solo vetro raccolto separatamente 20 02 02 Terra e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba (*) Rifiuti selezionati prodotti dall’edilizia e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L’origine dei rifiuti deve essere nota. – Esclusi i rifiuti prodotti dall’edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa di processi di produzione del settore edile, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose eccetera, a meno che sia dimostrato che la costruzione demolita non era contaminata in misura significativa. – Esclusi i rifiuti prodotti dall’edilizia e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. ↩︎
  3. Metodi di prova. I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all’allegato III. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (GU n. L 251 del 19/9/1984, pag. 1) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell’OCSE.↩︎
  4. CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene; H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: – liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o – che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o – solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o – gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o – che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B “Infiammabili”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55° C; H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza; H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi; H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o più settori dell’ambiente. Note: 1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “nocivo”, “corrosivo” e “irritante” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 2. Per quanto concerne l’attribuzione delle caratteristiche “cancerogeno”, “teratogeno” e “mutageno” e riguardo all’attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l’etichettatura di cui all’allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.↩︎
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