Sentenza Corte di Cassazione n. 15931 del 04_05_2026

La prova dell’esclusione di un bene dalla disciplina dei rifiuti per l’attrazione in quella dei «sottoprodotti» o degli «End of waste», è a carico di colui che invoca la disciplina di favore che deroga ai principi generali

Sentenza della Corte Cassazione del 4 maggio 2026, n. 15931

Non può, del resto, farsi appiglio al principio secondo cui la colpevolezza va provata «oltre ogni ragionevole dubbio», posto che, a fronte della dimostrata natura di rifiuto dei beni in parola, la loro eventuale successiva esclusione della disciplina dei rifiuti per l’attrazione in quella dei «sottoprodotti» o degli «End of waste» (ex artt. 184-bis e 184-ter d. lgs. 152/2006) dipende da una serie di requisiti, la prova della cui positiva sussistenza è posta a carico di colui che invoca la disciplina di favor (v., ex multis, v. Sez. 3A, n. 20410 del 08/02/2018 Rv. 273221 – 01 Boccaccio ; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Buse, Rv. 252385 – 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 – 01; tutte pronunce che costituiscono applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui «il principio di inversione dell’onere della prova «specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali»).

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