L’accertamento del nesso fra una determinata causa di inquinamento e i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”
Sentenza del Consiglio di Stato del 20 maggio 2026, n. 4045
… — l’accertamento del nesso fra una determinata causa di inquinamento e i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”, perciò richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 ottobre 2019, n. 10; Id., Sezione IV, 7 gennaio 2021, n. 172; Id., 22 luglio 2024, n. 6596), conformemente all’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale, nell’interpretare il principio “chi inquina paga”, ha escluso qualsiasi connotazione penalistica della responsabilità e, correlatamente, ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ossia come contribuzione da parte di un soggetto al rischio del verificarsi dell’inquinamento (Corte Giustizia Ue, 9 marzo 2010, C-378/08; Id., 4 marzo 2015, C-534/13);
— la prova della responsabilità da inquinamento può essere, pertanto, data in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, mediante presunzioni semplici (articoli 2727 e 2729 Codice civile), quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; Id., 22 luglio 2024, n. 6596);
— a fronte della dimostrazione, secondo il succitato parametro probabilistico, del nesso causale dell’inquinamento, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa possibili fattori eziologici alternativi, ma deve provare e documentare, con pari analiticità, la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra causa debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento (Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 dicembre 2017, n. 5668; Id., 22 luglio 2024, n. 6596).
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Responsabilità oggettiva vs. Responsabilità soggettiva
… il principio “chi inquina paga” non richiede la prova dell’elemento soggettivo, dal momento che la direttiva n. 2004/35/Ce configura la responsabilità ambientale come responsabilità non di posizione, ma, comunque, oggettiva (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 gennaio 2021, n. 3; Id., Sezione IV, 27 dicembre 2023, n. 11208). Coerente con tale impostazione è la disciplina nazionale, che, agli articoli 242 e 244 Codice ambiente e, comunque, nella Parte IV del Codice, non richiede la ricorrenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’imputazione dell’obbligo di bonifica. L’unico riferimento normativo del Codice al dolo o alla colpa è contenuto all’articolo 311, comma 2, Codice ambiente, che, però, afferisce alla diversa fattispecie del risarcimento del danno ambientale, disciplinato dalla Parte VI. Nonostante l’utilizzo, anche nella Parte IV, del termine “responsabile” possa ingenerare confusione, il concetto di responsabilità rilevante ai fini della disciplina sulla bonifica va distinto da quello funzionale all’imputazione dell’obbligo risarcitorio del danno ambientale, poiché l’esecuzione della bonifica – come anche di tutte le altre attività indicate all’articolo 242 Codice ambiente – è oggetto di un obbligo legale, con finalità preventive-ripristinatorie-correttive, che ha elementi costitutivi autonomi e autosufficienti e che sorge in conseguenza dell’oggettiva provocazione dell’evento inquinante, senza necessità di indagare il dolo o la colpa di chi tale evento inquinante ha cagionato. Del resto, l’obbligo di bonifica fa capo anche ai responsabili di contaminazioni storiche, per le quali è del tutto inconcepibile una indagine sulla conoscenza o sulla conoscibilità della portata inquinante dell’attività di chi le ha poste in essere (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 ottobre 2019, n. 10).

