Sentenza del Consiglio di Stato del 20 aprile 2026, n. 3066

Sussiste la legittimazione per il Consorzio (Co.n.o.u.) all’impugnazione di un provvedimento che autorizzi una società ad espletare un’attività di rigenerazione di oli usati secondo un processo non conforme alle BREF e privo di sperimentazione

Sentenza del Consiglio di Stato del 20 aprile 2026, n. 3066

… i compiti del Consorzio consistono principalmente nella raccolta, selezione e cessione degli oli usati, ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento, secondo un criterio di gerarchia. …

Ciò posto, carattere centrale assume la nozione di “rigenerazione degli oli usati” (art. 183, comma 1, lett. v) cod. ambiente), quale particolare forma di “riciclaggio”” (art. 183, comma 1, lett. u) cod. ambiente), che costituisce la relativa modalità di gestione avente carattere prioritario, in quanto rappresenta la “migliore opzione ambientale”” (art. 179, comma 2, cod. ambiente).

A tal riguardo, infatti, va ribadito che la disciplina ambientale in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV, titolo I, cod. ambiente), conformemente al principio generale di gerarchia nella gestione degli stessi (art. 179, cod. ambiente), stabilisce uno specifico criterio di gerarchia anche nella gestione degli oli usati (art. 216-bis, cod. ambiente). In particolare, l’art. 216-bis (Oli usati) stabilisce che gli oli usati devono essere gestiti:

a) in via prioritaria, tramite “rigenerazione”” tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) in via sussidiaria, tramite “combustione””, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile;

c) in via residuale, tramite “smaltimento”, qualora le precedenti modalità non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati.

5.3. – In tale contesto normativo, va evidenziato che l’autorizzazione rilasciata ad una impresa per la produzione di oli base mediante un processo di rigenerazione (art. 236, comma 4, cod. ambiente), comporta due conseguenze principali nei confronti del Consorzio appellante:

a) l’obbligo del Consorzio di ” cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo”” (art. 236, comma 12, lett. l-bis), cod. ambiente);

b) l’obbligo del Consorzio di “corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall’avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all’impresa stessa” (art. 236, comma 12, lett. l-ter), cod. ambiente).

Orbene, alla luce della suddetta normativa, deve ritenersi sussistente sia la legittimazione che l’interesse ad agire del Consorzio con riguardo all’impugnazione di un provvedimento che autorizzi la società resistente ad espletare un’attività di rigenerazione di oli usati secondo un processo ritenuto illegittimo dal Consorzio stesso perché non conforme alle BREF e privo di sperimentazione.

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