DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «habitat all’interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona e’ classificata come zona di protezione speciale a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito e’ designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito e’ classificato come di importanza comunitaria a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;

b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO

ALLA CRIMINALITA’ AMBIENTALE

d) dopo l’articolo 452-bis è inserito il seguente: «Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). – Alle pene stabilite dall’articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone;

2) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento e’ prodotto alternativamente:

1) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli.

Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi.»;

omissis

f) dopo l’articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti: «Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusività). – Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). – Per i reati previsti dal presente titolo la pena e’ aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;

omissis

Art. 12 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi equando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a),numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»

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