La natura di sottoprodotto è da documentare
Sentenza della Corte Cassazione del 12 marzo 2026, n. 14231
Va rammentato che, trattandosi di una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, essendo causa di esclusione di responsabilità penale, grava sull’imputato la prova circa la sussistenza delle condizioni che definiscono la categoria di sottoprodotto (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco e altro, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 – 01). …
… la natura di sottoprodotto sarebbe stata agevolmente documentabile anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Ma di tale documentazione non vi è traccia nel ricorso e, prima ancora, nei dati probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dovendosi rilevare che: 1) non è noto dei 500 me. di terre da quale ciclo di produzione sono originati (lett. a); 2) non è noto in quale ciclo di produzione dovrebbero essere utilizzate (lett. b); 3) non è noto se quel materiale deve subire un trattamento per essere utilizzato (lett. c); non è noto il futuro e certo impiego legale rispetto ad un utilizzo specifico, che avrebbe dovuto essere previamente individuato da parte del detentore (lett. d).
In breve: il ricorrente non ha in alcun modo soddisfatto l’onere di allegazione che, rispetto a una disciplina in deroga, grava su chi la invoca.

