Sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2026, n. 10056

Esistono nell’ordinamento due diverse fattispecie di confisca per equivalente: la prima colpisce beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, la seconda, dotata di carattere sanzionatorio, colpisce beni o denaro dell’autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso

Sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2026, n. 10056

Ed anche in materia di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto del delitto suscettibile di essere appreso, anche per equivalente, può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso dei costi aziendali, di quei costi cioè “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l’identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall’omesso emungimento e smaltimento del percolato prodottosi in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399) ovvero in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali (Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097, ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, Berlingieri, Rv. 275399, cit., il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845), ma anche nella evasione di imposta conseguente alla esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Lena, Rv. 288062).

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È stato, infatti, ritenuto possibile che la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria quand’anche afflittiva, possa talvolta assumere un carattere punitivo. E ciò alla luce del criterio secondo cui le forme di confisca (compresa anche quella diretta) possono assumere una connotazione “punitiva” allorquando infliggano “all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito” (cfr. Sez. U, Massini, e Corte cost., n. 112 del 2019) oppure quando la confisca di valore è disposta a carico di persone diverse da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato. Il che accade giustappunto allorché la confisca per equivalente venga disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio ad essa procurato ma che, per qualsiasi ragione, non sia più possibile apprendere da parte dell’erario. Ciò che rende – di fatto – la persona fisica autrice del reato, garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato (a tale ultimo riguardo cfr. Corte Cost., sent. n. 7 del 2025, par. 3.3.2. del considerato in diritto).

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L’ordinamento consente allora di colpire direttamente il legale rappresentante di una società che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica, ma lo fa attraverso il diverso strumento della confisca (e del sequestro) per equivalente – sempre che risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato – misura ablatoria questa a vocazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 15968 del 12/01/2021, Di Nardo, non mass.).

Esistono, infatti, nell’ordinamento due diverse fattispecie di confisca per equivalente: la prima colpisce beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, non essendo stato possibile reperire il profitto stesso; la seconda, dotata di carattere sanzionatorio, colpisce beni o denaro dell’autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, il quale non avrebbe potuto neanche essere destinatario di confisca per equivalente (Sez. 3, n. 35717 del 18/09/2020, Virga, non mass.).

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