DIRETTIVA (UE) 2026/805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026
recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
(15) Nuove evidenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti farmaceutici. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell’Unione sono state rilevate PFAS, in quantità nettamente superiore ai valori soglia nazionali in un numero considerevole di siti. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi derivati sono già inseriti nell’elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco delle sostanze prioritarie. …
Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare anche la totalità delle PFAS (parametro «PFAS – totale») nelle acque sotterranee utilizzando le linee guida adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le linee guida e i risultati ottenuti dagli Stati membri ai fini della definizione di un metodo di monitoraggio del parametro «PFAS – totale» specificamente nelle acque sotterranee e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe adeguare tale metodo per facilitare il monitoraggio del parametro «PFAS – totale» nelle acque superficiali e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard di qualità per il parametro «PFAS – totale» nelle acque sotterranee e superficiali in occasione del prossimo riesame degli elenchi di inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE e all’allegato I della direttiva 2008/105/CE
omissis
(17) Tenuto conto del fatto che le acque sotterranee sono la principale fonte di acqua potabile nell’Unione, è essenziale garantire che le norme di qualità stabilite nella direttiva 2006/118/CE sostengano il conseguimento dei valori di parametro fissati per l’acqua potabile dalla direttiva (UE) 2020/2184. Sebbene possa essere opportuno armonizzare le norme per le PFAS, è stato recentemente dimostrato che il valore del parametro relativo alla somma di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 non è in linea con gli ultimi sviluppi scientifici per quanto riguarda l’elenco delle PFAS da considerare in via prioritaria, la tossicità di tali sostanze e le differenze di tossicità tra le varie sostanze di questa famiglia. In assenza di un accordo completo e definitivo sulle norme per le PFAS, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE è stabilita una norma di qualità per il gruppo di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 mediante riferimento al valore del parametro stabilito per tale gruppo nella direttiva (UE) 2020/2184, al fine di garantire che qualsiasi modifica della composizione di tale gruppo o di tale valore sia automaticamente integrata nella direttiva 2006/118/CE. Per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere aggiunta una norma di qualità per la somma delle quattro PFAS che destano maggiore preoccupazione, conformemente al valore proposto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority – EFSA). Per lo stesso motivo, è della massima importanza che i valori di parametro per le PFAS di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 siano prontamente riesaminati e riveduti, ove opportuno, e, in tal caso, che vengano allineate anche le norme di qualità di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE.
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2000/60/CE
La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
omissis
3) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
- alla lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:
- gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;
- gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione del punto iii) del presente paragrafo per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;
- gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;»; b) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
- gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);
- gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter dello stesso, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);»;
omissis
6) l’articolo 10 è così modificato:
- il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia fissati a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all’istituzione e all’attuazione di:
- controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili;
- valori limite di emissione;
- in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, ove opportuno, le migliori pratiche ambientali,
conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*) e alle direttive 2009/128/CE (**), 2010/75/UE (***) e (UE) 2024/3019 (****) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a ogni altra pertinente normativa dell’Unione per affrontare l’inquinamento diffuso o da fonti puntuali, compresa qualsiasi normativa pertinente adottata in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva.
(*) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(**) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(***) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(****) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
omissis
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2006/118/CE
La direttiva 2006/118/CE è così modificata:
- il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee»;
omissis
7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze
1. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità.
2. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B.
omissis
8. In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2008/105/CE
La direttiva 2008/105/CE è così modificata:
- il titolo è sostituito dal seguente:
«Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
omissis
6) gli articoli 8, 8 bis e 8 ter sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Riesame degli allegati I e II
1.In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di stabilire standard di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio( , al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque superficiali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta la possibilità di stabilire uno standard di qualità per il TFA considerato separatamente nell’allegato I della presente direttiva.

