DECRETO Min. Ambiente 26 marzo 2026

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 26 marzo 2026

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché’ dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all’allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all’allegato L-quater del medesimo decreto legislativo, nonché’ quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all’art. 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai fini del presente decreto sono considerate altresì utenze non domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. 4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6. 5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, incoerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all’economicità del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione. 6. Nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle esigenze dell’utenza servita, l’organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili individuati tra quelli elencati nell’allegato 1 nonché’ le modalità di accesso delle utenze agli stessi.

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Art. 7 Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

1. Gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.

2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta dei rifiuti.

4. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.

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