Sommario Maggio 26

Continuiamo ad approfondire gli adempimenti relativi al regolamento REACH, in particolare, quanto previsto in caso di immissione sul mercato di materiali qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184_bis del D.Lgs. 152/06. (M. Sanna)

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • Il reato disciplinato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. non richiede che sia quantificata l’entità del profitto ricavabile dall’illecito traffico o la percentuale dell’incremento di detto profitto rispetto a quello ricavato dallo svolgimento della parallela attività lecita
  • Il delitto di illecita gestione dei rifiuti sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno di questa, la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, mediante la realizzazione di più comportamenti della stessa specie
  • Esistono nell’ordinamento due diverse fattispecie di confisca per equivalente: la prima colpisce beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, la seconda, dotata di carattere sanzionatorio, colpisce beni o denaro dell’autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso
  • Che presso altri ordinamenti giuridici nazionali il “digestato” che origini dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani possa essere legittimamente utilizzato quale fertilizzante non vale a rendere incerta la interpretazione della norma nazionale
  • In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 codice ambiente, all’Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti

Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:

  • Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
  • Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026. Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:

  • Risposta ad Interpello del 3 marzo 2026, n. 46989 concernente chiarimenti in ordine al recupero ambientale R10 in assenza di conformità al DM 127/2024 ed applicabilità del D.lgs. 117/2008;
  • Risposta ad Interpello del 18 marzo 2026, n. 59566 concernente chiarimenti in ordine alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico (art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152 del 2006);
  • Risposta ad Interpello del 30 marzo 2026, n. 69498 concernente chiarimenti in merito all’applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1).

In controcopertina questo mese, per concludere fuori tema, una foto ed il suo commento: La Santissima Trinità di Venosa in Basilicata

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