Regione Lazio. Regolamento regionale 17 marzo 2026, n. 2.
CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L’ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento regionale, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera o) dello Statuto della Regione Lazio, disciplina, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettere a) e g) e comma 5 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e della Parte II, Titolo III bis e dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

