Risposta ad interpello MinAmbiente 11 febbraio 2026, n. 29231

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 11 febbraio 2026, n. 29231

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte di Confindustria– Chiarimenti in materia di gestione delle discariche per rifiuti inerti

QUESITI:

1. se, nell’ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1, del D.lgs. n. 36/2003 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà, già prevista dalla nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4, di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri.

2. nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell’art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un’analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), si chiede conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
  • decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

CONCLUSIONI DEL MASE:

… la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione; tale valutazione deve in ogni caso essere oggetto di specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Con riferimento al secondo quesito, si rileva che la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 ha carattere strettamente eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo o generalizzato. La procedura fissata dalla normativa per la concessione delle deroghe, infatti, ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica individuati dal D.Lgs. n.36/2003. …

Alla luce di tali elementi, non può essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati, validati mediante analisi di rischio ai sensi dell’articolo 16-ter, possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER. Una simile estensione risulterebbe incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità di cui agli articoli 7-bis e 7-quater del D.Lgs. n. 36/2003.

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