Regolamento UE 2026_667 del 11 marzo 2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/667 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 marzo 2026 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1119

Il regolamento (UE) 2021/1119 è così modificato:

  1. all’articolo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Il presente regolamento stabilisce inoltre un obiettivo vincolante a livello dell’Unione per il 2040.»;

  1. all’articolo 4, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo climatico vincolante dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) del 90 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.

4. Nell’ottica del periodo successivo al 2030 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell’Unione per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e, sulla base di valutazioni d’impatto dettagliate, considera l’adozione delle misure necessarie, in conformità dei trattati.

La Commissione continua a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante e mira ad accelerarne l’adozione e l’implementazione per garantire che sussistano le condizioni per sostenere le persone fisiche e giuridiche interessate, come l’industria e i cittadini europei, durante tutta la transizione, nel conseguimento dei traguardi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, dell’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e di un’economia climaticamente neutra.

5. Nel quadro del riesame di cui al paragrafo 4, primo comma, al fine di facilitare il conseguimento del traguardo di cui al paragrafo 3, la Commissione assicura che le proposte legislative tengano adeguatamente conto dei seguenti elementi:

  1. dal 2036 un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità, pari al massimo al 5 % delle emissioni nette dell’Unione nel 1990, al traguardo climatico per il 2040 a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi, corrispondente a una riduzione netta a livello di Unione delle emissioni di gas a effetto serra dell’85 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040, in modo sia ambizioso sia efficiente in termini di costi, che sostenga l’Unione e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, garantendo l’integrità ambientale di tali crediti e promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell’Unione; può essere previsto un periodo pilota dal 2031 al 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti di alta qualità e di elevata integrità; l’origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all’acquisizione e all’utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell’Unione per garantire che siano basati su attività credibili e trasformative nei paesi partner con lo scopo di realizzare traguardi e politiche in materia di clima compatibili con l’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi, che siano soggetti a solide garanzie che assicurino integrità, assenza del doppio conteggio, addizionalità, permanenza, una governance trasparente, metodologie rigorose di monitoraggio, comunicazione e verifica, nonché i benefici collaterali economici, sociali e ambientali e le garanzie in materia di diritti umani e che abbiano un’elevata ambizione per quanto riguarda la quota di proventi per l’adattamento e la quota dei benefici in termini di mitigazione con i paesi interessati; nello stabilire i criteri di qualità, la Commissione prende in considerazione, se del caso, la possibilità di integrare i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo di Parigi per garantire il rispetto di tali garanzie e la massima qualità dei crediti internazionali, in particolare per quanto riguarda la permanenza e i diritti umani;
  2. il ruolo degli assorbimenti permanenti a livello di Unione nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’UE (“EU ETS”), per compensare le emissioni residue difficili da abbattere;
  3. maggiore flessibilità tra i settori e gli strumenti e all’interno degli stessi, per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi;
  4. il contributo realistico degli assorbimenti di carbonio allo sforzo complessivo di riduzione delle emissioni, tenendo conto delle incertezze legate agli assorbimenti naturali e facendo in modo che eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di utilizzare l’eccedenza di assorbimenti naturali per compensare le loro emissioni in altri settori;
  5. la necessità di mantenere, gestire e potenziare, se del caso, i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, di promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare, e di tenere conto degli effetti delle differenze nella struttura per età delle foreste, della variabilità naturale e delle incertezze, in particolare quelle legate agli effetti dei cambiamenti climatici e disturbi naturali nel settore dell’uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura;
  6. l’opportunità che i traguardi e gli sforzi degli Stati membri per il periodo successivo al 2030 siano improntati all’efficienza in termini di costi e alla solidarietà, tenendo conto delle diverse circostanze e specificità nazionali, comprese quelle delle isole e delle regioni ultraperiferiche;
  7. le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;
  8. l’impatto sociale, economico e ambientale in tutti gli Stati membri anche in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività dell’industria europea;
  9. i costi dell’inazione e i benefici dell’azione nel medio e lungo periodo;
  10. la necessità di assicurare e sostenere una transizione equa e giusta, pragmatica, efficiente in termini di costi e socialmente equilibrata per tutti, tenendo conto delle diverse circostanze nazionali e prestando particolare attenzione alle conseguenze sui prezzi al consumo e sulla povertà energetica e dei trasporti, nonché alle regioni, ai settori, compresa la loro capacità di investimento, alle piccole e medie imprese (PMI), agli agricoltori e alle famiglie vulnerabili interessati dalla transizione verso la neutralità climatica;
  11. la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, la neutralità tecnologica, l’efficienza in termini di costi, l’efficienza economica e la sicurezza economica;
  12. l’azione per il clima come motore degli investimenti, dell’innovazione e di una maggiore competitività;
  13. la necessità di consolidare la resilienza e la competitività dell’economia dell’Unione a livello mondiale e ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare per le PMI e i settori industriali che sono più esposti a tale rilocalizzazione, anche in relazione alle esportazioni, così da assicurare una concorrenza leale;
  14. le migliori tecnologie disponibili efficienti in termini di costi, sicure e che possono trovare applicazione su più larga scala;
  15. l’accessibilità economica e la disponibilità dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento, la sicurezza energetica e l’efficienza energetica, compreso il principio dell’efficienza energetica al primo posto, nonché il potenziamento delle reti elettriche e delle interconnessioni al fine di realizzare un’autentica Unione dell’energia e promuovere l’energia prodotta a livello interno;
  16. il ruolo dei carburanti a emissioni zero, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compreso il trasporto su strada oltre il 2030, e misure concrete per aiutare i costruttori di veicoli pesanti a raggiungere i loro obiettivi, tenendo conto del contenuto europeo;
  17. l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
  18. la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo, salvaguardando nel contempo la coesione sociale e garantendo la sicurezza alimentare e una transizione giusta;
  19. il fabbisogno e le opportunità di investimento, compreso l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, nonché il sostegno all’innovazione e all’accesso a tecnologie innovative in tutti gli Stati membri, tenendo conto dell’equilibrio geografico;
  20. gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), nonché il sostegno dell’Unione ai suoi partner nell’affrontare i cambiamenti climatici e i loro impatti.

(*) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).»;

  1. all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. A decorrere dal 6 marzo 2027, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta l’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione definiti nel presente regolamento e riferisce al riguardo, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, dei progressi tecnologici nonché delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale dell’Unione. Tale valutazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative.»;

  1. all’articolo 11, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) delle sfide e delle opportunità in evoluzione per la competitività globale delle industrie europee in tutti gli Stati membri, in particolare delle industrie ad alta intensità energetica e delle PMI;

d) dell’evoluzione dei prezzi dell’energia e delle loro conseguenze sulle industrie e sulle famiglie europee;

e) degli impatti socioeconomici, compresi gli effetti sull’occupazione;

f) dei progressi tecnologici e della diffusione in tutti gli Stati membri e in tutti i settori di tecnologie innovative;

g) del livello stimato di assorbimenti netti a livello dell’Unione in relazione agli obiettivi del presente regolamento; qualora ritenga che il livello stimato di assorbimenti naturali netti per il 2040 si discosti significativamente da quanto sarebbe necessario per conseguire il traguardo intermedio per il 2040, anche laddove tale scostamento sia causato da disturbi naturali, la Commissione propone, se del caso, misure a livello dell’Unione, compreso, ove necessario, un adeguamento del traguardo intermedio per il 2040 corrispondente alle eventuali carenze ed entro i limiti di queste, e fa in modo che le eventuali carenze non vadano a discapito di altri settori economici;

h) dei progressi verso il conseguimento dei traguardi intermedi definiti nel presente regolamento;

i) della flessibilità offerta agli Stati membri nell’utilizzare crediti internazionali di alta qualità per realizzare fino al 5 % dei loro obiettivi e sforzi per il periodo successivo al 2030.»;

  1. all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento, compreso il traguardo intermedio per il 2040, nonché da misure supplementari volte a rafforzare le iniziative riguardanti il quadro abilitante a sostegno del proseguimento dell’efficace attuazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, e a garanzia della competitività, prosperità e coesione sociale dell’Unione.».

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]