Criticità nell’applicazione del REACH agli EoW – M. Sanna

Criticità nell’applicazione del REACH agli EoW

di Mauro Sanna

Premessa

Quando un rifiuto, a seguito del suo recupero in un impianto autorizzato, cessa di essere tale, divenendo un materiale End of Waste impiegabile in un processo produttivo, se il quantitativo della sostanza in gioco è pari o superiore a una tonnellata all’anno, ad esso sono applicabili le disposizioni previste dal Regolamento REACH.

Infatti, ai sensi REACH: «tutte le tipologie di recupero sono da considerarsi processi di fabbricazione se portano alla produzione di sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in un articolo che hanno cessato di essere rifiuti, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero».

Le sostanze recuperate, quindi, sono sottoposte all’obbligo di registrazione secondo l’art. 6 del REACH, salvo che beneficino delle esenzioni di cui all’art. 2, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento stesso.1

Solo una volta che la sostanza recuperata dal rifiuto, sia stata caratterizzata e le sia stata assegnata un’identità chiara ed univoca, si potrà valutare se essa rientra tra quelle che possono usufruire di eccezioni e semplificazioni alle disposizioni dei titoli II, V e VI come stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH.

In particolare l‘esenzione dall’obbligo di registrazione competerà ad una sostanza, in quanto compresa tra:

…d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II;

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.”

L’esenzione dalla registrazione sarà perciò possibile per le materie recuperate quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. la sostanza è ben identificata;
  2. la sostanza stessa è già stata registrata per lo specifico utilizzo;
  3. per la sostanza è disponibile una scheda dati di sicurezza contenente i criteri di “pericoloso” ai sensi del Regolamento CLP.

Spetterà comunque al recuperatore, mediante la ricerca in banche dati pubbliche ed in quelle messe a disposizione dall’ECHA, verificare se la sostanza recuperata rientri nel campo d’esenzione dell’art. 2, e se essa sia già stata registrata da un altro soggetto nella EU per lo specifico uso.

L’identificazione della sostanza recuperata

Per identificare con precisione la sostanza recuperata si dovrà procedere alla caratterizzazione chimica mediante un campionamento corretto, che ne garantisca la sua omogeneità. A questo scopo, scarso ausilio potrà essere dato da quanto previsto dalla norma UNI EN 15309:2007, utile per la determinazione quantitativa di elementi in concentrazioni maggiori e in tracce in solidi omogenei e dalla norma UNI EN 15936:2022 utile per la determinazione quantitativa della composizione elementare delle matrici.

Verifica della eventuale registrazione

Per verificare se la sostanza sia stata registrata per lo specifico uso potrà essere consultato il sito dell’agenzia, sezione ECHA-CHEM, sostanze registrate, che contiene i dati delle registrazioni non soggetti a confidenzialità, o si potranno contattare direttamente le aziende che producono o importano le materie prime.

In questa fase, si dovrà anche verificare che l’azienda che utilizza la sostanza a cui si vuole fare riferimento per la registrazione abbia anche a disposizione la relativa documentazione di sicurezza: schede di dati di sicurezza (art. 31, REACH) per le sostanze pericolose o schede informative (art. 32, REACH) per quelle non pericolose, che possano quindi essere trasmesse nei passaggi successivi.

L’azienda che ha effettuato il recupero, se ne ha la capacità, potrà redigere la documentazione necessaria, oppure potrà ricavarla da quella già esistente, verificandone pregiudizialmente la correttezza e i diritti di proprietà. D’altra parte, è da considerare che né il Regolamento, né le relative linee guida, definiscono regole precise secondo le quali il recuperatore possa accedere a queste informazioni, lasciandogli così ampia discrezionalità.

A riguardo si deve ricordare che le sostanze recuperate fuori EU non godono di alcuna esenzione e vanno, quindi, registrate ex novo.

Considerata la difficoltà di registrare le singole sostanze, molti soggetti: aziende, SIEF (Substance Information Exchange Forum), associazioni di categoria, consorzi, ecc., preferiscono operare in modo congiunto, così da ottenere, per ciascuna sostanza da registrare, una composizione chimica tipica rappresentativa.

In tal caso però, ogni registrante dovrà dimostrare all’ECHA che quanto recuperato è chimicamente allineato alla composizione prescritta dal SIEF (denominata boundary composition o SIP – Substance Identification Profile).

Una tale procedura, basata sull’analisi della composizione, se da una parte permette al registrante di dimostrare più facilmente la conformità della propria sostanza a quanto registrato, non essendovi più un obbligo cogente, può però anche permettere che, una volta completata la registrazione, la corrispondenza di composizione venga disattesa dal registrante. D’altra parte, tale verifica, anche se non richiesta specificatamente dal Regolamento REACH, è l’unica condizione che garantisca nel tempo il permanere della corrispondenza tra la valutazione del rischio presentata nel dossier di registrazione e le informazioni fornite progressivamente attraverso la Scheda di Dati di Sicurezza (o Scheda Informativa). In caso di mancata corrispondenza tra la SIP e la reale composizione della sostanza impiegata, se questa non è stata registrata da alcuna azienda nella EU, il registrante dovrà registrare di nuovo il profilo di composizione.

Interazione tra Regolamento REACH e normativa sui rifiuti

Una criticità generale è costituita dal fatto che la procedura da seguire per registrare una sostanza recuperata da un rifiuto è basata sulla interazione delle due normative: il Regolamento REACH e la normativa sui rifiuti. Tale condizione è resa critica anche dal fatto che scarsi sono i rapporti tra gli enti e le autorità che gestiscono questi due settori, che in generale fanno capo ad istituzioni ed uffici diversi, che spesso non dialogano tra loro.

L’identificazione delle sostanze recuperate, indispensabile all’applicazione degli impegni e degli obblighi REACH, relativamente alla purezza ed alla possibilità di campionature significative e omogenee, risulta alquanto impegnativa e complicata. Questa condizione è aggravata anche dalla scarsa competenza chimica dei gestori delle materie recuperate, per i quali a volte, l’unica informazione disponibile è il codice CER dei rifiuti recuperati.

D’altra parte una criticità fondamentale dell’applicazione del REACH deriva dalla definizione stessa di “sostanza”, data dal regolamento, che ai sensi dell’articolo 3 la definisce come: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Questa definizione infatti è ben diversa da quella generalmente usata in chimica, perché, a differenza di questa, essa ammette la presenza di “più sostanze (additivi e impurità) all’interno di una sostanza”, da ciò risulta evidente la difficoltà che si presenta nel distinguere una sostanza da una miscela, specie se non si conosce nel dettaglio il processo da cui origina.

Di fatto, tutto quello che si ottiene da un processo di sintesi o di raffinazione chimica o da un processo meccanico, o da un recupero di rifiuti, è definibile come sostanza, anche se la sua composizione chimica non è chiara, bensì complessa e funzione della qualità o origine delle materie prime che intervengono.

Tuttavia, basandosi proprio su tale definizione, ogni produttore o utilizzatore di una sostanza (in quanto tale o come componente di miscela) è comunque tenuto a identificarla, in quanto propedeutico agli altri obblighi del REACH quali ad esempio: la registrazione e la redazione di una Scheda di Dati di Sicurezza.

Le sostanze UVCB

Le linee guide per l’applicazione del Regolamento REACH descrivono due tipologie di sostanze come tali o contenute in miscele: le sostanze ben definite e le sostanze UVCB, le prime, sulla base del concetto di prevalenza, sono poi distinte in:

– sostanze monocomponente, in cui un costituente principale è presente in una concentrazione minima pari all’80% (p/p).

– sostanze multicomponente, in cui più di un costituente principale è presente in una concentrazione >10% (p/p) e <80% (p/p).

Nel caso in cui una sostanza non rientri tra queste tipologie, probabilmente sarà da considerare come una sostanza UVCB (Substance of Unknown or Variable composition, Complex. reaction products or Biological materials)2, termine con il quale il Regolamento REACH identifica una classe di sostanze dalla composizione “non nota”. Tali sostanze UVCB, ad esempio, potrebbero essere costituite da una frazione di benzine, da un estratto particolare di lavanda, da una frazione di alcoli insaturi etossilati ottenuti da vegetali.

Queste frazioni di sostanze, anche se individuate ciascuna con uno specifico codice CAS, non hanno una struttura o formula chimica che possa descriverle, né una composizione certa, unica o semplice; per esse diviene conseguentemente problematico stabilire univocamente (con analisi chimiche) la loro identità.

Infatti l’Allegato VI del Regolamento REACH, parte 2, specifica varie caratteristiche attraverso le quali può essere descritta una sostanza, indipendentemente che la sua composizione sia definita o indefinita, prevedendone per ciascuna la denominazione o un identificatore:

  • Denominazione nella nomenclatura IUPAC o altre denominazioni chimiche internazionali.
  • Altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione).
  • Numero EINECS o ELINCS (se disponibile e appropriato).
  • Nome CAS e numero CAS (se disponibili).
  • Altro codice d’identità (se disponibile).
  • Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale di ogni sostanza.
  • Formula molecolare e strutturale (compresa la notazione Smiles, se disponibile).
  • Informazioni sull’attività ottica e sul tipico rapporto degli (stereo) isomeri (se applicabili e appropriate).
  • Peso molecolare o intervallo di peso molecolare.
  • Composizione di ogni sostanza.
  • Grado di purezza (%).
  • Natura delle impurezze, compresi gli isomeri e i sottoprodotti.
  • Percentuale delle principali impurezze (significative).
  • Natura e ordine di grandezza degli additivi (ad esempio agenti stabilizzanti o inibitori).
  • Dati spettrali (ultravioletto, infrarosso, risonanza magnetica nucleare o spettro di massa).
  • Cromatografia liquida ad alta pressione, cromatografia gassosa.
  • Descrizione dei metodi d’analisi o riferimenti bibliografici appropriati che consentono di identificare la sostanza e, se del caso, le impurezze e gli additivi.

Molti dei descrittori sopra riportati, non essendo facilmente definibili, per la loro natura complessa, non sono facilmente utilizzabili. Tale difficoltà poi, a causa delle innumerevoli impurità che possono presentarsi in una sostanza ottenuta dal recupero di un rifiuto, si amplificano nel caso che la valutazione della somiglianza, riguardi la comparazione delle concentrazioni dei componenti di una sostanza UVCB recuperata con il range di quelli previsti dal SIP di una sostanza già registrata.

Infatti, poiché il numero delle sostanze UVCB è notevole ed esse possono avere una composizione complessa, basti ricordare ad esempio solo quelle petrolifere o gli estratti vegetali, la verifica della corrispondenza tra la SIP e la composizione chimica della sostanza recuperata comporta varie difficoltà.

Inoltre, considerato che a norma del REACH è necessario mantenere negli anni l’identità delle due sostanze comparate, verificandole nel tempo, così da garantire la corrispondenza permanente tra sostanza registrata e sostanza realmente gestita, questa dovrà essere anche monitorata negli anni.

Questa non è una condizione facile da garantire e costituisce certamente una attività notevolmente laboriosa, ma deve però considerarsi anche che un nuovo processo di registrazione, comprendente anche l’attività di testing, sarebbe particolarmente complesso e anche più problematico.

La verifica della somiglianza tra la sostanza recuperata e quella già registrata

La “sameness” (somiglianza), tra i costituenti della sostanza recuperata e quelli della sostanza già registrata, è il requisito fondamentale per poter usufruire dell’esenzione dall’obbligo di registrazione a norma del titolo II del REACH.

Purtroppo, ottenere un campione rappresentativo da analizzare può essere molto difficile perché la composizione della sostanza recuperata può variare da partita a partita in funzione del tipo di rifiuto recuperato. Basti ricordare le difficoltà di campionamento nel caso di: rottami ferrosi o scarti di lavorazione di materiali plastici.

D’altra parte si deve considerare che a riguardo mancano criteri utili e attuabili di campionamento, ad esempio il Regolamenti (UE) n. 333/2011 relativo ai rottami di ferro e acciaio da considerare EoW, non prevede alcuna norma tecnica di riferimento a questo fine. Diversamente, per i rottami di alluminio è invece indicata la norma UNI EN 13920.

Tuttavia la somiglianza può essere riscontrata solo confrontando il report analitico relativo al materiale UVCB ottenuto dal recupero del rifiuto, che dovrà mostrare le concentrazioni dei vari componenti presenti, con il “Substance Identity Profile” (SIP) della sostanza UVCB già registrata all’ECHA da altri registranti. Solo nel caso in cui il report analitico relativo al materiale UVCB ottenuto dal recupero del rifiuto risulti perfettamente in linea con il range dei valori di concentrazione dei parametri riportati nel SIP, sarà possibile identificare in maniera univoca il prodotto recuperato ed assegnare ad esso l’identità della sostanza già registrata.

Nel contempo, come da SDS fornita dal committente e sulla base dei dossier di registrazione presentati fino a quel momento all’ECHA dai registranti della sostanza stessa, si dimostrerà anche che la sostanza recuperata non è da classificare come pericolosa ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 – CLP.

Si deve inoltre considerare che la definizione chimica di sostanza UVCB, se non avviene mediante il suo nome chimico, deve anche essere esplicitata attraverso la natura ed il nome delle specifiche materie prime di partenza e/o dei processi impiegati per produrla, individuando la composizione chimica delle sostanze fabbricate o importate e il relativo processo chimico utilizzato.

Stante tale situazione, i soggetti estranei alla produzione della sostanza, che non conoscono il processo, potranno ricavare tali informazioni solo attraverso i loro fornitori o mediante test analitici o ricercando informazioni sui processi, in rete o in pubblicazioni.

Poiché la somiglianza di una sostanza recuperata con un’altra registrata, non significa che, in termini di composizione, nome e altri identificatori, essa sia identica a quella, la somiglianza non costituisce perciò una condizione sufficiente per registrarla come tale.

Inoltre, per colmare le lacune dei dati necessari a valutare la sicurezza chimica e prevedere le proprietà tossicologiche della sostanza recuperata, così da ridurre i test sperimentali, può anche essere impiegata la tecnica denominata del raggruppamento di sostanze e del nesso di lettura (Grouping of substances and read-across).

Mediante questa metodica, per il cui dettaglio si rinvia agli scritti specialistici sull’argomento, i dati disponibili per la sostanza da registrare, saranno integrati con quelli relativi ad altre sostanze già registrate, che abbiano struttura simile e meccanismi di reazione comuni, ma offrano maggiori informazioni, che permettano di stimare i pericoli, la tossicità o le proprietà fisico-chimiche della sostanza da registrare.

Sostanze recuperate da rifiuti con codici speculari

Una criticità emblematica della interazione derivante dall’applicazione congiunta del Regolamento REACH e della normativa sui rifiuti, si presenta nel caso in cui al rifiuto recuperato competano dei codici speculari, quali ad esempio quello del rifiuto pericoloso EER 10.02.13*: fanghi e residui di filtrazione prodotti da trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose e quello del rifiuto non pericoloso EER 10.02.14: fanghi e residui di filtrazione prodotti da trattamento dei fumi. diversi da quelli di cui alla voce10.02.13*.

Secondo la normativa sui rifiuti, in questo caso, per attribuire il codice non pericoloso al rifiuto oggetto del recupero non è solo necessario conoscere la sua origine, ma è indispensabile anche che sia nota la sua composizione, cosi che si possa escludere che esso contenga sostanze pericolose che possano far classificare come pericoloso il materiale recuperato, considerato che tra esse, potrebbero esserci anche quelle della lista Candidate (SVHC), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, condizione che renderebbe necessario la notifica della sostanza recuperata all’ECHA e la relativa informazione ai destinatari.

Infatti, poiché una sostanza recuperata da un rifiuto può mantenere le stesse caratteristiche di pericolo del rifiuto originario, specie se il processo di recupero non è in grado di eliminare o ridurre la pericolosità intrinseca delle materie che lo compongono, la corretta individuazione del codice EER del rifiuto con codice speculare, basata sulla conoscenza della sua composizione, costituirà la condizione imprescindibile per definire a quali obblighi REACH il materiale recuperato debba conformarsi, determinandone le restrizioni o l’obbligo di fornire schede di sicurezza (SDS).

Risulta evidente che nel caso di recupero di materiali da un rifiuto a cui competono dei codici speculari, senza una sua completa caratterizzazione, non sarà possibile qualificare a priori detti materiali come pericolosi o non pericolosi, ma sarà indispensabile individuare le specifiche sostanze che compongono il rifiuto, per stabilire quale dei due codici effettivamente gli compete.

In particolare, nel caso specifico in cui il rifiuto contenga delle sostanze organiche, non sarà perciò sufficiente esprimere la sua composizione genericamente come percentuale di carbonio, ma essa dovrà essere espressa individuando le specifiche sostanze organiche che lo costituiscono così che si possa stabilire se esse siano o meno da qualificare come pericolose e se la loro concentrazione sia superiore o inferiore allo 0,1 % in peso.

Pertanto, poiché la metodica prevista dalla norma UNI EN 15936:2022 permette la determinazione quantitativa del Carbonio totale in un rifiuto, distinguendolo in carbonio organico, inorganico ed elementare, ma non consente di individuare le sostanze organiche pericolose in esso presenti, essa non risulterà in generale una metodica adeguata per la corretta classificazione di un rifiuto.


  1. Le impurezze sono definite dalla “linea guida all’identificazione delle sostanze” come costituenti non intenzionali presenti in una sostanza prodotta. I materiali recuperati possono contenere impurezze diverse rispetto alla miscela o sostanza di partenza. Per queste impurezze non è richiesta la registrazione (dei singoli componenti) a meno che la loro concentrazione superi il 20% in peso (rientrando, quindi, nella definizione di sostanza mono-costituente) e a condizione che queste sostanze non siano intenzionalmente “recuperate”, selezionando il rifiuto. Se, invece, l’impurezza è maggiore o uguale al 20% in peso non può più essere definita tale, ma costituisce un componente della sostanza e deve essere registrata Esempi di miscela recuperata sono i rottami di acciaio. In questo caso, si devono registrare tutti i componenti obiettivo del recupero quali ferro, carbonio, nichel e cromo individualmente come sostanze mono-costituenti a meno che non si usufruisca dell’esenzione Art.2(7)d. Elementi presenti in quantità minori potranno essere considerati impurezze se non sono essenziali per la funzione della lega. Il carbonio presente nella ghisa viene considerato come impurezza.↩︎
  2. Sostanza di composizione sconosciuta o variabile prodotta da una reazione complessa o materiali biologici↩︎
Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]