RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 19 febbraio 2026, n. 36833
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Città metropolitana di Milano– Verifica di artato frazionamento ed eventuale competenza statale al rilascio del l’AIA per installazione di gruppi elettrogeni di emergenza per Data Center.
QUESITI:
… la Città Metropolitana di Milano ha illustrato un caso specifico, relativo alla installazione presso il medesimo indirizzo di tre Data Center da parte di società distinte, ma parti di una medesima holding, con denominazioni sociali quasi identiche, stessa sede legale, costituite con la medesima forma giuridica, con medesimi presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, il procuratore e progettisti. In proposito la Città Metropolitana chiede se:
A) debba considerare l’istanza per l’esercizio del secondo Data Center (DATACENTER2) come ampliamento dalla prima installazione coinsediata (DATACENTER1) e più in generale se casi con caratteristiche come quelle illustrate nell’interpello siano da considerarsi “artato frazionamento”.
B) se, a conclusione della procedura di VIA per il terzo Data Center coinsediato (DATACENTER3), l’insieme di tutti i tre Data Center citati dovrà confluire in un’unica AIA, che data la potenza termica installata complessivamente raggiunta sarebbe di competenza statale.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:
– art. 5 comma 1 lettera i-quater): “installazione”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
– art. 5 comma 1 lettera o-bis): “autorizzazione integrata ambientale”: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c).
Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttori;
– art. 5 comma 1 lettera r-bis): “gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;
art. 29_quater comma 15: In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.
– Allegato VIII, Parte seconda, del D.lgs. 152/2006.
- circolare di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot 0022295/GAB del 27 ottobre 2014
CONCLUSIONI DEL MASE:
Quesito A
Riconosciuto che nel caso in specie non c’è alcun rischio che attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale si sottraggano all’obbligo di detenere tale autorizzazione, si osserva che l’assetto proprietario illustrato, pur suggerendo la presenza di un unico “gestore” per le due iniziative, non rileva per la formulazione di una risposta al quesito.
L’istanza della seconda iniziativa (DATACENTER2) potrà essere considerata d’ufficio ampliamento della istanza della prima iniziativa (DATACENTER1) solo previo accertamento che tale complesso costituisce una unica installazione ai sensi della disciplina AIA, in quanto è stata individuata la presenza di una connessione tecnica tra le due iniziative coinsediate tale da determinare una interdipendenza, ovvero che il funzionamento di una iniziativa determina effetti diretti sul funzionamento dell’altra.
Ciò ferma restando la facoltà per il gestore di richiedere di considerare il complesso quale una unica installazione in considerazione di connessioni gestionali, e non tecnologiche.
La casistica illustrata, pertanto, con riferimento alla disciplina AIA non può considerarsi in linea generale di artato frazionamento.
Quesito B
Nel caso in cui sia accertato che il complesso dei tre Data Center costituisce una unica installazione ai sensi della disciplina AIA, si conferma che esso, superando le soglie di cui all’allegato XII della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, dovrebbe essere disciplinato con AIA statale.

