DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
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Sezione II
Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1, Componente 1, del PNRR
Art. 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;
b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all’articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché’ i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.
5. L’articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

