RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 5 febbraio 2026, n. 24889
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Asti– Applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024 n. 127, relativamente all’utilizzo per la copertura di discariche per RSU.
QUESITI:
… la Provincia di Asti premette che, tra gli impieghi dell’aggregato recuperato rientranti nell’ambito di applicazione del predetto regolamento non è espressamene indicato l’utilizzo per la copertura di discariche per RSU né è presente questo destino nel DM 5 febbraio 1998 per i rifiuti cosiddetti da costruzione e demolizione (C&D) ovvero per le tipologie 1 e 2 assorbite dal DM n. 127 del 2024, ad eccezione di alcune tipologie di rifiuto. A seguito di tale premessa, la Provincia ritiene che in assenza di specifico riferimento a tale utilizzo nel DM n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da C&D per la copertura di discariche per RSU sarebbe da ricondurre ad autorizzazione in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, sebbene sotto il profilo ambientale i materiali in uscita parrebbero compatibili con le operazioni di copertura delle discariche e su tali presupposti chiede specifico chiarimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
– Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
– Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
– Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… In assenza dell’espresso riferimento normativo nel decreto ministeriale n. 127 del 2024, il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti soliti urbani non può essere effettuato ai sensi del medesimo decreto.
Conseguentemente, appare condivisibile quanto espresso dalla Provincia di Asti circa l’assoggettabilità di tale attività di recupero al procedimento autorizzatorio ordinario, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
In questo contesto, qualora l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, il comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto; le autorizzazioni sono rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
I provvedimenti autorizzativi devono, in particolare, individuare i rifiuti ammissibili, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità dei materiali ottenuti, i requisiti dei sistemi di gestione e le modalità di attestazione della conformità, nonché gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e i parametri analitici da monitorare.

