End of Waste e REACH
di Mauro Sanna
La prova che da un rifiuto sia avvenuto il recupero di una nuova sostanza e che essa abbia raggiunto lo stato di End of Waste, si ha soltanto quando questa ha anche soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal regolamento REACH.
Condizioni di applicazione del REACH
Certamente in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento 1907/2006/Ce, (cd. “Reach”) le disposizioni in esso contenute non sono applicabili ai rifiuti, come definiti nella direttiva 2006/12/CE, essi infatti, ai sensi di quanto in esso previsto, non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli. Né d’altra parte la normativa sui rifiuti impone specifiche prescrizioni in relazione al “Reach”, per il controllo dei rifiuti destinati ad essere recuperati come EoW.
Il Regolamento, che disciplina la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di tutte le sostanze chimiche, in quanto tali o perché componenti di miscele e articoli, tuttavia, coinvolge in pieno nella sua sfera di applicazione tutti i soggetti che mediante operazioni di recupero di rifiuti, ottengono da essi nuovi materiali End of Waste.
Infatti, il rispetto del Regolamento, relativamente alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche dei materiali EoW, è una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 (ad esempio il Dm 78/2020 sulla gomma vulcanizzata dei pneumatici fuori uso).
D’altra parte, tutte le operazioni di recupero, comprese le lavorazioni meccaniche, che producono una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo, che cessano di essere rifiuti, sono da qualificare come processi di fabbricazione.
Pertanto, quando un materiale cessa di essere un rifiuto perché soddisfa le condizioni legali previste, 1 ad esso saranno applicabili, come a qualsiasi altro materiale, le disposizioni del regolamento REACH, salvo le eccezioni stabilite con riserva dallo stesso.
Adempimenti previsti dal REACH
I principali adempimenti previsti dal regolamento REACH sono i seguenti:
- Registrazione: obbligo per produttori e importatori di registrazione delle sostanze chimiche all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), (art. 7)
- Valutazione: valutazione da parte dell’ECHA del dossier di registrazione per verificare la conformità e la qualità dei dati, (art. 14)
- Autorizzazione: presentazione della domanda di autorizzazione per l’utilizzo delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti, (Substances of Very High Concern-SVHC) inserite nello specifico elenco delle sostanze da autorizzare, (Allegato XIV), 2
- Restrizione: divieto o limitazione di produzione, immissione sul mercato o uso di determinate sostanze pericolose, (art. 67).
Identificazione delle sostanze recuperate
L’identificazione inequivocabile e chiara di una sostanza recuperata è la condizione preliminare fondamentale per stabilire se essa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH, è esentata dalle disposizioni dei titoli II, V e VI. Questo può infatti avvenire, senza dover ripetere la registrazione, solo se la sostanza recuperata sia la stessa di quella registrata in precedenza e le informazioni di sicurezza previste (articoli 31 o 32) siano disponibili nello stabilimento di recupero, facilitando così il riciclo e il recupero di sostanze dai rifiuti. 3
L’identificazione di una sostanza recuperata da un rifiuto, non prodotta quindi da materie prime originarie, è fondamentale per verificare preliminarmente se essa possa essere considerata simile ad una sostanza originaria già sottoposta a registrazione ed essere esentata dagli adempimenti previsti dal regolamento stesso.
È perciò indispensabile identificare pregiudizialmente la nuova sostanza recuperata, sulla base delle definizioni date dall’articolo 3, tenendo conto dei parametri previsti dall’Allegato VI del regolamento, verificando se essa sia:
- -una sostanza, costituita da un elemento chimico e/o dai suoi composti (art. 3, def. 1);
- un preparato, definito come: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze. (ottenuta quindi per miscelazione e non da un processo/reazione chimica) (art. 3, def. 2);
- un articolo, definito come: un oggetto a cui viene dato durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica. (art. 3, def. 3);
Le sostanze recuperate potranno essere identificate mediante:
- l’identità chimica, ovvero il nome IUPAC o altro nome o numero identificatore, EINECS o ELINCS, o CAS, CE;
- la formula molecolare e di struttura di ogni costituente chimico;
- la composizione di ogni costituente.
In mancanza di tali informazioni sarà necessario acquisirle mediante: la letteratura, gli inventari e le banche dati e con le analisi chimiche, determinando le concentrazioni dei componenti e delle impurezze in esse presenti.
Questa procedura può però non essere adeguata o fattibile per tutte le sostanze, per la cui identificazione risultano necessarie ulteriori informazioni, e proprio per questo le sostanze possono essere distinte in due gruppi principali:
1. sostanze ben definite, con una composizione qualitativa e quantitativa nota sufficientemente identificabili sulla base dei parametri stabiliti dal REACH (All. VI, punto 2) e distinte in:
- Sostanze mono costituente, quando il costituente principale è > 80%, e quindi con impurezze < 20%
- Sostanze multi costituente, quando hanno più di un costituente principale in concentrazione del 10-80%; sono il risultato di un processo di fabbricazione
- Sostanze definite dalla composizione chimica e da altri parametri fisici o per le caratteristiche (morfologia, cristallografia, composizione minerale)
2. UVCB sostanze a composizione sconosciuta o variabile, costituite da prodotti di reazioni complesse o materiali biologici, che non possono essere sufficientemente identificate tramite la loro composizione chimica, l’identità chimica o il contenuto di ogni costituente, perché:
- Il numero di costituenti è relativamente grande,
- la composizione è, in misura significativa, sconosciuta,
- la variabilità della composizione è relativamente grande o scarsamente prevedibile.
In questo caso la loro denominazione potrebbe derivare da una diversa fonte, ad esempio, se la sostanza è di origine biologica, dal processo di formazione, dal nome della specie che l’ha generata, dai materiali iniziali dai quali è stata prodotta, o dalla reazione chimica da cui è stata originata. 4
Solo una volta che siano state acquisite tali informazioni, si potrà verificare se la sostanza recuperata è compresa nei titoli II, V e VI e quindi esentata dagli adempimenti stabiliti dal regolamento REACH – ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del medesimo regolamento.
Considerazioni relative alla identificazione delle sostanze recuperate
Non sempre è semplice comprendere se la presenza di un costituente, che fa distinguere una sostanza recuperata dal corrispondente materiale non ottenuto da un processo di recupero, sia da qualificare come sostanza o impurezza, infatti varie sono le condizioni che si presentano:
- le impurezze presenti in una sostanza recuperata possono determinare una composizione percentuale diversa da quella propria della sostanza presa come riferimento, ma ciò non comporta necessariamente che essa sia differente da questa;
- la presenza di composti definibili come impurezze può condurre ad una classificazione della sostanza come diversa, anche pericolosa, se non tutti i dati corrispondono;
- una sostanza è qualificabile come impurezza perché la sua presenza non è intenzionale né voluta, ed è presente in quanto componente originario del rifiuto recuperato;
- la sostanza, anche se non ha una funzione specifica, potrebbe influenzare il profilo tossicologico della sostanza recuperata, così da renderla “diversa” dalla sostanza già registrata;
- la sostanza non può essere considerata impurezza, perché anche se contenuta in concentrazione inferiore al < 20% nel materiale recuperato, rappresenta però un costituente particolare che lo identifica;
- la sostanza presente in generale in quantità superiori al 20%, non può essere considerata impurezza. ma sostanza distinta all’interno di una miscela.
Inoltre, poiché molte operazioni di recupero non producono una sola sostanza in quanto tale, ma piuttosto miscele di due o più sostanze, che possono presentare le caratteristiche tipiche di sostanze UVCB, si può procedere alla identificazione in modo alternativo:
- il materiale recuperato è caratterizzato come un preparato, con una composizione molto complessa e può essere registrato come sostanze UVCB, quale miscela di singoli costituenti registrati in precedenza, per i quali siano disponibili le informazioni pertinenti sulla sicurezza, beneficiando così dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH
- il materiale recuperato può essere caratterizzato registrando le singole sostanze che compongono la miscela, basando in questo caso l’esenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) sulle singole registrazioni con voci EINECS, beneficiando così dello stato di sostanze soggette a un regime transitorio.
Conclusioni
L’utilizzo di una sostanza recuperata per la prima volta sarà perciò permesso solo quando essa:
- sia esentata dall’obbligo di registrazione, perché elencata negli allegati IV e V del Regolamento;
- sia del tutto simile ad una altra sostanza già assoggettata agli adempimenti del REACH, le cui informazioni relative sono disponibili, e sono rispettate le prescrizioni contenute nelle schede di dati di sicurezza;
- sia stata assoggettata per la prima volta, in questa occasione, allo stesso modo di qualsiasi altra nuova sostanza prodotta, alle disposizioni previste dal REACH.
L’utilizzatore della sostanza, in questi casi, dovrà usare le misure di protezione e il numero di registrazione pertinenti e soddisfare le disposizioni dell’autorizzazione e le restrizioni previste.
Queste sono anche le condizioni che dimostrano l’avvenuto recupero del rifiuto trattato e che la sostanza ottenuta da tale operazione è da qualificare come materiale End of Waste.
In caso contrario, quando non sussistano le condizioni suddette, e non si sia ottemperato agli adempimenti previsti, in particolare alla sua registrazione, o per negligenza o perché questo sia risultato impossibile, il nuovo materiale recuperato, non solo non potrà essere utilizzato, perché non assoggettato al REACH, ma non essendo avvenuto alcun tipo di recupero di una nuova sostanza, non sarà nemmeno qualificabile come materiale EoW, e permarrà classificato come rifiuto ed assoggettato alla normativa di settore ed agli adempimenti ad essa connessi.
- (a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; (c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e soddisfa la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e (d) l’uso della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute dell’uomo.↩︎
- Le sostanze identificate come SVHC presentano le seguenti caratteristiche di pericolo: -sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP; -sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità al regolamento REACH (allegato XIII); -sostanze individuate caso per caso, che presentano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB. Il processo di identificazione di una sostanza come SVHC prevede che essa venga inclusa nell’elenco di sostanze candidate, condizione che comporta obblighi immediati per i relativi fornitori. Per questo motivo, l’intenzione di proporre una sostanza per l’identificazione come SVHC viene pubblicata nel registro delle intenzioni prima della presentazione della proposta, per informare in anticipo le parti interessate conformemente all’allegato XV di REACH↩︎
- L’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del REACH prevede: sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI: d) le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se: i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero↩︎
- Se i materiali sono elencati nell’inventario EINECS/ELINCS, questo costituisce un’indicazione del fatto che essi sono considerati sostanze, anche se in molti casi possono essere necessari maggiori dettagli sull’identità della sostanza.↩︎

