RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 dicembre 2025, n. 243935
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte del Comune di Jesi – Autorità competente per la valutazione ex art. 242 ter d. lgs. n. 152/2006.
QUESITI:
… avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all’art. 242 si ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell’art. 242 ter, in considerazione del fatto che:
– nel comma in questione viene richiamata l’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
– la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l’art. 242 ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale”.
Il Comune evidenzia, altresì, che “la Regione Toscana nell’Allegato A Paragrafo II “Competenze” della Delibera n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. n. 152/2006” individua proprio la Regione come autorità competente ad effettuare la valutazione in questione”.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica);
- decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, art. 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti).
CONCLUSIONI DEL MASE:
Con riferimento all’interpello formulato dal Comune di Jesi relativo all’art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come già evidenziato, il comma 2 della disposizione attribuisce le funzioni all’“autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta” dello stesso decreto, vale a dire all’autorità di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (o 252, in caso di aree ricadenti in SIN).
Pertanto, in linea con le coordinate ermeneutiche espresse nella citata sentenza della Corte costituzionale, le funzioni di cui all’art 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per le ragioni sopra evidenziate in ordine all’individuazione dell’autorità competente cui attribuire la valutazione delle interferenze, sembrano riconducibili a quelle dell’art. 242, pertanto delegabili ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 104/2023.
… Conclusivamente, le Regioni possono, con legge regionale, conferire agli enti locali le funzioni previste dall’art. 242-ter, non potendosi interpretare estensivamente le leggi regionali antecedenti all’introduzione del medesimo art. 242-ter (2020).

