La gestione dei rifiuti di uno stabilimento industriale
di Mauro Sanna
Avviene in alcuni casi che per classificare i rifiuti prodotti in uno stabilimento industriale non si consideri integralmente quanto stabilito dall’introduzione all’Elenco Europeo dei rifiuti previsto dalla Decisione 2000/532/Ce, modificata dalla Decisione n 2014/955/Ue trasposta nell’allegato D, Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
L’introduzione dell’allegato D prevede che per individuare il codice a sei cifre che compete al rifiuto che si intende classificare si identifichi la fonte che lo genera, prendendo progressivamente in esame i titoli dei capitoli dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).
Tale esame deve procedere considerando inizialmente quelli previsti nei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 e poi quelli dei capitoli 13, 14 e 15 quindi quelli relativi al capitolo 16. ed infine i rifiuti non altrimenti specificati riportati nei diversi capitoli con il codice 99.
La parte dell’introduzione che a volte non viene considerata, nonostante la sua rilevanza, è il punto 3.1 di essa, che per identificare la fonte che genera il rifiuto prevede anche che: è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi da quello riguardante l’attività produttiva svolta. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
Quanto enunciato nell’introduzione prevede perciò che i diversi rifiuti che possono originarsi in uno stabilimento industriale, non siano solo quelli del capitolo relativo alla specifica attività produttiva svolta, che nell’esempio è quella metalmeccanica, ma possano anche appartenere ad altri capitoli dell’elenco, estranei ad essa.
Questa condizione d’altra parte è coerente con la procedura stabilita dall’ Elenco Europeo dei Rifiuti per la classificazione e non potrebbe essere altrimenti.
Infatti, i singoli rifiuti riportati nell’elenco, definiti mediante codici a sei cifre, corrispondenti ai codici a quattro e a due cifre dei rispettivi capitoli, riguardanti le diverse attività industriali, sono quelli che spettano a processi specifici.
La necessità prevista dal punto 3.1 dell’introduzione, di individuare il codice che compete ad un rifiuto da classificare, riferendosi a tutti i processi elencati nei capitoli dell’EER, anche a quelli estranei al capitolo proprio dell’attività produttiva da cui origina il rifiuto, viene anche esplicitata dalla Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01) Informazioni provenienti dalle Istituzioni, dagli Organi e dagli Organismi dell’Unione Europea.
Questa infatti puntualizza che per classificare un rifiuto una volta che si siano identificati:
- la fonte (il processo o l’attività specifici che l’hanno prodotto);
- il tipo (o i tipi, qualora siano misti).
è necessario prendere in considerazione l’intero elenco dei rifiuti e selezionare tra le 842 voci complessivamente disponibili nell’elenco, quella più appropriata per il tipo di rifiuto che si intende classificare, perché come specifica la Comunicazione:
Il processo o l’attività non corrispondono a quelli dell’industria in generale o di un’impresa. Un’impresa potrebbe avere l’esigenza di classificare ciascuna delle sue attività o delle fasi dei suoi processi in capitoli diversi.
Richiamando anch’essa l’esempio relativo al processo di fabbricazione di automobili previsto nella normativa, precisa che:
Laddove sia presente più di un tipo di rifiuto, occorre considerare ciascun rifiuto separatamente. Ciò assicura che singoli elementi o lotti di rifiuti pericolosi:
- non vengano classificati erroneamente come non pericolosi tramite miscelazione (o diluizione) degli stessi con altri rifiuti (cfr. articolo 7, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti);
- siano identificati in maniera tempestiva per evitarne la miscelazione con altri rifiuti, ad esempio in un bidone, in un sacco, in un cumulo o in un cassone (cfr. articolo 18 della direttiva quadro sui rifiuti).
Pertanto, sia quanto previsto dalla normativa che quanto esplicitato dalla Comunicazione sopra detta, evidenziano che la identificazione dei rifiuti in uno stabilimento produttivo deve avvenire prendendo in considerazione separatamente i diversi rifiuti che si formano nei singoli processi in esso svolti e non quello misto costituito dai diversi rifiuti dello stabilimento mescolati insieme.
A riguardo, la Comunicazione della Commissione prosegue sottolineando anche che:
L’elenco (EER) prevede un ridotto numero di voci per i rifiuti misti. Come regola generale (al fine di soddisfare i criteri in materia di miscelazione stabiliti nella direttiva quadro sui rifiuti) tali prescrizioni si applicano ai rifiuti generati da imprese e prodotti da un processo sotto forma di singolo rifiuto misto. Tali prescrizioni non si applicano a rifiuti (o al singolo rifiuto) prodotti separatamente e successivamente combinati con altri rifiuti (ad esempio collocandoli nello stesso contenitore).
I rifiuti di uno stabilimento industriale da considerare e classificare sono perciò quelli che originano dai diversi processi che vi si svolgono nel momento in cui sono generati e non l’insieme di tali rifiuti mescolati in modo promiscuo, costituito da tali rifiuti mescolati insieme, evacuato dallo stabilimento per essere smaltito.
Una tale condizione determina che i rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento industriale debbano essere di fatto gestiti come tali. Questo comporta perciò che tutte le operazioni che li riguardano, dovranno essere svolte conformemente a quanto stabilito dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs.152/06.
Tali operazioni saranno distinte in operazioni di smaltimento o di recupero, ed ambedue le tipologie, anche se svolte all’interno dello stabilimento in cui sono stati generati i rifiuti, dovranno quindi essere autorizzate nelle forme e nei modi previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 152/06.
Certamente, una delle principali operazioni che, sia per motivi pratici, sia economici, può avvenire all’interno di uno stabilimento è quella di miscelazione dei singoli rifiuti prodotti.
Infatti, che cosa vi è di più semplice ed immediato, specie nel caso che i diversi rifiuti dei processi svolti nello stabilimento industriale siano costituiti da reflui liquidi, di convogliarli tutti quanti in una vasca di raccolta, mescolandoli così reciprocamente, costituendo così un unico rifiuto che con caratteristiche diverse da quelle dei rifiuti che lo hanno formato, possa essere evacuato dallo stabilimento industriale come tale?
È però necessario ricordare a questo punto che la miscelazione dei rifiuti è disciplinata in modo specifico dell’art. 187 del D.Lgs. 152/2006.
Tale operazione, sulla base di quanto esplicitato in numerose sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, n. 19333 del 8 maggio 2009, Cass. Pen., sez. III, n. 4976 del 1° febbraio 2019, Cass. Pen. Sent. Sez. III, n. 15305 del 19 maggio 2020) può essere identificata come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.
Quindi, anche la miscelazione dei diversi rifiuti originati dai vari processi svolti all’interno di uno stabilimento, in forza dell’art. 187 dovrà essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, D.Lgs. 152/2006.
Operazione che, in nessun caso, potrà essere lecitamente svolta in assenza di autorizzazione, come chiarito dalla Sentenza della Corte Costituzionale, n. 75 del 12 aprile 2017: che ha evidenziato come :“In base alla direttiva n. 2008/98/CE, dunque, esistono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23).
L’autorizzazione, secondo quanto stabilito da tale articolo, dovrà prevedere varie prescrizioni che circoscrivano almeno le tipologie di rifiuti da gestire, le operazioni da svolgere ed i controlli da effettuare.1
Inoltre, sulla base di quanto disposto dal 43° considerando della medesima Direttiva 2008/98/CE, nel caso di impianti autorizzati con AIA, la miscelazione realizzata dovrà comunque conformarsi alle “migliori tecniche disponibili” (MTD o BAT), secondo quanto stabilito dalla direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC: Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento.
Appare evidente che una operazione di miscelazione autorizzata nei modi e con le prescrizioni sopra descritte non potrà essere risolta semplicisticamente con il convogliamento indiscriminato di reflui diversi in una vasca di raccolta, come ipotizzato in precedenza, ma l’operazione dovrà essere garantita da condizioni e cautele diverse che la rendano conforme a quanto stabilito dall’art. 23 della direttiva n. 2008/98/CE.
Anche se la miscelazione costituisce la più frequente operazione che può essere svolta nella gestione dei rifiuti prodotti da diversi processi di uno stabilimento industriale, essa non è però la sola possibile. Molte altre sono infatti le operazioni che potrebbero essere realizzate, non solo sui rifiuti singoli ma anche su quelli raccolti cumulativamente al fine di recuperare i materiali presenti in essi.
Questo, ad esempio, potrebbe avvenire per recuperare gli oli presenti nei reflui convogliati in modo promiscuo nella vasca generale di raccolta, quale quella sopra ipotizzata, realizzata all’interno dello stabilimento.
Anche tali operazioni di recupero, in quanto riguardanti comunque dei rifiuti, dovranno essere autorizzate ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, D.Lgs. 152/2006, e quindi come tali, per essere conformi alla normativa, dovranno essere oggetto delle prescrizioni considerate dal comma 11 dell’art. 208, che prevedano almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell’impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto … omissis
h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
Risulta perciò evidente che tutte le operazioni di miscelazione, recupero o smaltimento svolte senza alcuna specifica autorizzazione in conformità alle normative sopra citate e quindi senza essere oggetto delle necessarie prescrizioni, che sole possono garantire che il loro svolgimento avvenga senza determinare pregiudizi per l’ambiente e per la salute, saranno da considerare abusive e del tutto illegittime.
- Direttiva n. 2008/98/CE, art. 23: 1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessari.↩︎

