Risposta a interpelloMASE prot_191749 del 16_10_2025

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 16 ottobre 2025, n. 191749

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Pavia – Individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA.

QUESITI:

Richiesta di individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sottosoglia VIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

CONCLUSIONI DEL MASE:

Il D.Lgs. 152/2006 articola in modo sequenziale le procedure di valutazione ambientale. L’articolo 6, comma 6, elenca i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l’articolo 6, comma 5, riserva la VIA ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).

Quando un progetto rientra esclusivamente nelle categorie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, non è normativamente previsto che il proponente possa presentare direttamente un’istanza di VIA completa. La verifica di assoggettabilità ha proprio la finalità di determinare se la VIA sia necessaria. Purtuttavia, alla luce del fatto che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente stesso nella redazione dello studio di impatto ambientale possa valutare che il progetto produca impatti significativi e negativi, nulla esclude che possa decidere di voler direttamente assoggettare a VIA il proprio progetto. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

Nell’ipotesi in cui un progetto rientri in una categoria con soglie che individuino per la verifica di assoggettabilità e per la VIA Autorità Competenti diverse (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), nulla esclude che il proponente possa effettuare la scelta, come e per le medesime motivazioni del caso esaminato ex ante, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.

Anche in questo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.

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