Si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, quando questo sia effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile
Sentenza della Corte di Cassazione del 13 ottobre 2025, n. 33651
È dunque configurabile uno “scarico” abusivo tecnicamente inquadrabile nella nozione di cui all’art. 74, lett. ff), D. lgs. n. 152 del 2006, attuato mediante un collettamento bypass che consentiva alle acque di arrivare direttamente nel corso d’acqua superficiale del fosso e, poi, nello specchio d’acqua portuale, anziché essere deviate nelle apposite casse di raccolta per essere successivamente trattate.
Le modalità in concreto seguite per lo sversamento segnano l’imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.lgs. n. 152 del 2006, infatti, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali.
… – che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicché, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi, come quello in esame, nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti.

