RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 12 agosto 2025, n. 153255
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte di Confindustria – Chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
QUESITI:
se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.5, comma 4 D.lgs. n.209 del 1999.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti;
- Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
In coerenza con il dettato normativo sopra richiamato, l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.