RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 luglio 2025, n. 138506

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 22 luglio 2025, n. 138506

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale – Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127.

QUESITI:

1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;

2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell’utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l’utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER 170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

CONCLUSIONI DEL MASE:

In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

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