RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 26 giugno 2025 n 121740

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 26 giugno 2025, n. 121740

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dell’Associazione Amici della Terra – Chiarimenti interpretativi in merito alla normativa applicabile al digestato prodotto presso alcuni impianti che introducono nel digestore, insieme ai materiali previsti dal decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, anche altre sostanze, segnatamente biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of Waste) ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

QUESITI:

“se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come end of waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto”

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, che definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché i requisiti al ricorrere dei quali il digestato è considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare l’articolo 184-bis che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una sostanza od un oggetto sia considerato sottoprodotto.

CONCLUSIONI DEL MASE:

In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 5046, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.

Da quanto sopra riportato ed alla luce del quadro normativo attualmente vigente in materia si deve dedurre che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.

Copyright: gli articoli pubblicati sul sito sono utilizzabili nei limiti e per le finalità del fair use e dell'art. 70 L.663/1941, rispettando le modalità di citazione "APA style" per i giornali on line [Autore. Data di pubblicazione. Titolo. Disponibile in: https://unaltroambiente.it/]