Possibile errato versamento del tributo discarica

Possibile errato versamento del tributo discarica

di Mauro Sanna

Il conferimento non corretto dei rifiuti in discarica, oltre ad aver rilevanza sotto l’aspetto ambientale, per la violazione della specifica normativa in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, può anche comportare la commissione di illeciti di natura fiscale.

Infatti, già da trenta anni, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel prevedere le “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ha introdotto nell’ordinamento fiscale la cd. “ecotassa” (art. 3, commi 24 e seg.), ovverosia un tributo a carico del “gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento”, da versare a favore delle Regioni per “il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili“.

L’ammontare del tributo è previsto sia fissato con legge regionale, entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, nel rispetto di parametri fissati dalla legge statale, compreso tra un valore minimo e massimo in funzione dell’entità dei rifiuti conferiti (art. 3, comma 29).

Il tributo dovuto (art. 3, comma 28). è proporzionale ai rifiuti smaltiti, commisurato ad essi, moltiplicando la somma prevista per i chilogrammi di rifiuti conferiti e per un coefficiente di correzione, funzione del peso specifico, della qualità e delle condizioni del conferimento, in relazione alla sua incidenza sul costo ambientale, che sarà stabilito con norma secondaria dal Ministero dell’ambiente, di concerto con altri dicasteri (Cass. n. 17245 del 2013).

I rifiuti oggetto del tributo, per quanto riguarda la loro qualità, sono così distinti:

rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003;

– rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

In particolare, relativamente alle condizioni di conferimento dei rifiuti, il comma 40 dell’art 3-L. 549/95 ha previsto che per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi palabili, il tributo sia dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29 del medesimo articolo.

Inoltre, anche l’attività di discarica abusiva, l’abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti, sono soggetti al pagamento del tributo e ad una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo.

Sempre con legge regionale è previsto che siano stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione e sia definita la disciplina per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quant’altro non previsto nella legge istitutiva statale.

Pertanto, ferma restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti, contenuta nel D.Lgs.152/06, e successive modificazioni, e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, chiunque esercita, anche se non in via esclusiva, l’attività di discarica abusiva o abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è anche soggetto al pagamento del tributo definito ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L’errata applicazione del tributo, per il suo omesso, insufficiente o ritardato versamento, può perciò comportare la commissione di un illecito fiscale in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie).

Una tale situazione potrà verificarsi quando il tributo non venga interamente versato o quando, in relazione al tipo di rifiuto discaricato, la somma versata non corrisponda a quella dovuta.

Questo potrà avvenire nei casi in cui il tributo versato non sia quello proprio che compete al rifiuto conferito in discarica in relazione alla sua qualità o alla sua origine, ad esempio quando esso, venga arbitrariamente decurtato rispetto a quello dovuto.

Una tale situazione potrà presentarsi, sia in relazione a quanto previsto dal comma 29 dell’art 3-L. 549/95, sulla base del quale i rifiuti sono distinti in inerti e rifiuti pericolosi e non pericolosi, qualificandoli in modo errato, sia in relazione al comma 40 del medesimo articolo, che prevede esclusivamente per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, la riduzione del 20 per cento dell’ammontare dovuto per i rifiuti non trattati, applicando tale decurtazione ad una tipologia di rifiuto a cui essa non compete.

Appare infatti evidente che in quest’ultimo caso, perché la riduzione del tributo agli scarti da inviare in discarica sia applicata in modo corretto, essi dovranno provenire effettivamente da attività di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, le quali dovranno essere effettivamente finalizzate al recupero e non allo smaltimento.

In proposito si deve però evidenziare che i trattamenti dei sovvalli dei rifiuti solidi urbani, effettuati ai sensi dell’art 7 del D-Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ripreso poi dall’art 7 del D. Lgs 3 settembre 2020, n. 121, sono una operazione propedeutica al trasferimento degli scarti in discarica, realizzata mediante la riduzione della loro quantità e dei rischi per la salute umana e l’ambiente, in conformità alle finalità previste dall’articolo 1 del suddetto DLgs. Tali trattamenti saranno perciò da comprendersi nelle operazioni di smaltimento e gli scarti da essi prodotti non potranno perciò essere confusi con quelli che scaturiscono da trattamenti finalizzati al recupero dei rifiuti.

Perciò, lo scarto di un processo di stabilizzazione della frazione umida, separata da un rifiuto solido urbano indifferenziato, non potrà essere assoggettato ad una riduzione del tributo del 20%, trattandosi non di uno scarto proveniente da una attività di compostaggio ma derivante da una operazione di stabilizzazione di un rifiuto organico, indispensabile perché esso possa essere inviato allo smaltimento in discarica, cioè allo smaltimento.

D’altra parte, tale rifiuto, pur se prodotto dal trattamento aerobico di rifiuti solidi urbani, non sarà comunque un rifiuto assoggettato a compostaggio e quindi il codice EER che gli compete non potrà essere definito dal codice EER 19 05 03 compost fuori specifica ma ad esso dovrà essere applicato il codice EER 19 05 99, rifiuti non specificati altrimenti.

Analogamente, anche nel caso in cui il rifiuto sottoposto a compostaggio sia la frazione umida proveniente da una raccolta differenziata, ma il prodotto ottenuto da tale processo, non presenti costantemente le caratteristiche proprie del compost e quindi nell’impianto, non essendovi produzione di compost, non avvenga di fatto alcun recupero di rifiuti, lo scarto che si origina, non potrà quindi qualificarsi come compost fuori specifica, a cui sia possibile assegnare il codice EER 19 05 03 compost fuori specifica, ma ad esso competerà invece il codice EER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

Anche lo scarto del trattamento del rifiuto solido urbano organico o comunque umido, oggetto di fermentazione finalizzata alla sua stabilizzazione, provenendo da un processo di trattamento aerobico di rifiuti solidi, non potrà essere classificato con il codice EER 19 12 12, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, questo codice infatti può competere solo ai rifiuti prodotti da un trattamento meccanico, non provenienti quindi da una attività di fermentazione, ad esso pertanto anche in questo caso sarà da assegnare il codice EER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata.

Comunque, indipendentemente dal codice EER che compete ai rifiuti sopra elencati, l’elemento fondamentale che li accomuna, ai fini dell’applicazione del tributo, è che essi, anche se per motivi diversi, di fatto non sono originati da una attività di recupero di rifiuti e quindi non possono essere oggetto della riduzione del tributo dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29 dell’ art 3-L. 549/95, in quanto, tale decurtazione, come detto, ai sensi del comma 40 del citato articolo, è prevista solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi palabili.

L’errato pagamento di un tributo ridotto per gli scarti suddetti, quindi potrà costituire un illecito fiscale ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi un comportamento soggetto a quanto previsto dal comma 31 dell’art 3-L. 549/95 che sanziona appunto le diverse fattispecie di omesso, insufficiente o ritardato versamento del tributo.

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