Prescrizioni AIA e prescrizioni per la bonifica di siti contaminati – M.Sanna

Prescrizioni AIA e prescrizioni per la bonifica di siti contaminati

di Mauro Sanna

I procedimenti per il rilascio dell’AIA e quelli finalizzati alla bonifica dei siti contaminati hanno oggetto e finalità differenti e sono perciò disciplinati in modo distinto dal D.lgs. n. 152/06 e per il loro espletamento fanno anche capo ad autorità competenti diverse.

I procedimenti di AIA sono disciplinati dalla parte II, titolo III bis del D.lgs. n. 152/06, mentre gli adempimenti riguardanti la bonifica di siti contaminati sono regolamentati dalla parte IV, titolo V del medesimo D.lgs.

La distinzione dei due procedimenti risulta evidente anche dalle disposizioni riportate negli articoli 29 quater, quinquies e sexies del titolo V sopra detto, esse infatti pur facendo riferimento ad accertamenti relativi alla caratterizzazione della matrice acque e della matrice suolo, relativamente al sito in cui si intende realizzare o attivare l’installazione da autorizzare, fanno comunque salva l’applicazione delle disposizioni in materia di bonifica ed hanno presupposti ed obiettivi differenti.

In proposito, significative sono le seguenti disposizioni.

L’articolo 29-sexties, comma 6-bis che prevede la effettuazione delle attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee con una frequenza minima rispettivamente di dieci e cinque anni per verificare gli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Tali attività però non hanno nulla a che fare con quelle previste per la bonifica di un sito, ma sono finalizzate fondamentalmente al monitoraggio della qualità dell’ambiente sul quale potrebbe incidere la installazione autorizzata.1

Anche i controlli previsti dall’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies sono complementari a quelli da svolgere sul suolo e le acque sotterranee stabiliti dal precedente comma 6-bis. Essi infatti prevedono quando l’attività da autorizzare comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, che possono contaminare il suolo e le acque sotterranee nel sito dell’installazione, l’elaborazione e la trasmissione all’autorità competente della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima che l’installazione sia realizzata o prima che l’autorizzazione ad essa rilasciata sia aggiornata.

Nel caso invece non sia prevista la presentazione della relazione di riferimento, il medesimo articolo stabilisce che al momento della cessazione definitiva delle attività dell’installazione, sia effettuato il controllo, il contenimento o la riduzione delle sostanze pericolose pertinenti cosicché, tenuto conto dell’uso e dello stato attuale del sito di ubicazione dell’installazione e del suo uso futuro, essa, in conseguenza delle attività dell’installazione autorizzata, a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee prodotta non costituisca un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente. 2

Tali obblighi, previsti per i gestori dei siti dove insistono impianti industriali autorizzati, anche se connessi alla caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee, sono ben distinti da quelli stabiliti dalla normativa in materia di bonifica, né essi sono connessi al superamento delle CSC, determinato da cause pregresse o addirittura da cause storiche, o ad indagini finalizzate alla individuazione e verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 242 del D.Lgs. 152, e tanto meno sono relative alle indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, quali: Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc. finalizzate all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.

Tutto ciò, fermo restando che se la conoscenza di uno stato di contaminazione scaturisca dalle suddette indagini ex art. 29-sexties, il Gestore sarà tenuto a rispettare gli obblighi di legge derivanti dal fatto che l’installazione è ubicata nel sito oggetto di bonifica, quali:

– obbligo di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione previsti dall’art. 245 del D.lgs.152/2006;

– adozione delle misure di messa in sicurezza del sito (MISE, MIPRE, MISO, MISP), nonché quelle prescritte o autorizzate dall’autorità competente in materia di bonifica;

– realizzazione degli interventi ed opere previsti dalla disciplina sulle bonifiche (art. 242 ter, D.lgs. 152/2006; art. 25, D.P.R. 120/2017).

I medesimi obblighi si presenteranno in relazione a quanto previsto dall’art. 29-sexies, comma 7, secondo periodo, relativamente alla messa in sicurezza e la bonifica delle installazioni ed ai siti su cui insistono le parti delle installazioni per le quali non sia stato previsto il funzionamento o l’utilizzo durante la durata dell’autorizzazione stessa. 3

Una situazione particolare sarà quella che si presenta. quando l’installazione sia localizzata in un sito oggetto di bonifica, in questo caso il gestore sarà comunque soggetto alle prescrizioni di carattere generale previste dalla specifica normativa.

Tuttavia, che tra le condizioni pregiudiziali al rilascio dell’AIA per la realizzazione di una nuova installazione siano previsti a pieno titolo anche gli accertamenti contemplati dalla parte IV, titolo V del D.lgs. n. 152/06, può derivare da quanto stabilito dall’articolo 29-quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, che prevede una conferenza di Servizi in cui sono chiamati ad esprimersi tutti i soggetti interessati, anche con riferimento ad ulteriori competenze strettamente legate alle procedure di AIA. Tra tali soggetti sono compresi: le amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA e le autorità competenti utili al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 8, anche al fine di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione da autorizzare.

In tale sede, saranno acquisite anche le prescrizioni del Sindaco, ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le proposte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente relativamente alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.

Nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria può anche avvenire che uno dei suddetti soggetti vincoli o condizioni il proprio assenso a prescrizioni aggiuntive non propriamente attinenti all’applicazione della Parte II, titolo III bis del D.lgs. n. 152/06.

In questo caso spetterà all’autorità procedente valutare che le prescrizioni da imporre siano pertinenti e motivate, e nel caso siano considerate tali, l’autorizzazione (AIA o AUA che sia), potrà prevedere anche prescrizioni e accertamenti riguardanti la parte IV, titolo V del medesimo D.lgs. n. 152/06. 4

In conclusione quindi, la possibilità che vi sia una commistione tra le prescrizioni proprie del procedimento di rilascio dell’AIA e quelle da adottare nel caso di siti da assoggettare alle procedure di bonifica, è di fatto limitata alle seguenti situazioni:

  • a quanto previsto dall’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, riguardante l’esigenza di caratterizzare lo stato iniziale di contaminazione del sito (relazione di riferimento) ove sia prevedibile una sua ulteriore contaminazione, determinata dall’esercizio dell’installazione con impiego di sostanze pericolose o in generale alla necessità di attuare azioni di ripristino, quando alla cessazione definitiva delle attività, il controllo evidenzi, in relazione all’uso futuro a cui il sito è destinato, la necessità di contenimento o di riduzione delle sostanze pericolose pertinenti, per evitare un rischio significativo connesso agli usi futuri.
  • alla possibilità che l’AIA preveda prescrizioni specifiche aggiuntive, non propriamente attinenti all’applicazione della Parte II Titolo III-bis del D.lgs. n. 152/06, ma inerenti alla parte IV, titolo V del medesimo D.lgs, dettate dai soggetti partecipanti all’apposita Conferenza dei Servizi e che giudicate pertinenti dall’autorità procedente siano state poi acquisite dalla stessa nell’AIA.

Sulla differenza tra il procedimento per l’ottenimento dell’AIA e quello per la bonifica dei siti contaminati e le relative prescrizioni da adottare, si è anche pronunciato recentemente il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, rispondendo ai quesiti posti nell’Interpello ambientale presentato ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla possibilità di prescrivere nell’ambito delle AIA indagini di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. (Interpello prot. 107799 del 7.09.2022-Risposta prot. 181165 del 7.10.2024).

Quesito 1 – Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc.), quali misure di prevenzione e finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), nei provvedimenti di AIA in presenza di un superamento di CSC e nelle more della definizione dell’istruttoria volta all’individuazione del responsabile della potenziale contaminazione o in assenza della predetta individuazione al termine dell’istruttoria attivata dalla Provincia?

Le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure di prevenzione specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA.

Pare piuttosto opportuno che l’AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all’applicazione del citato Titolo III-bis

Quesito 2 Può l’Autorità Competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prescrivere le indagini di qualità ambientali di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio, Modello Concettuale, etc.), nel Provvedimento di AIA, finalizzate alla sola verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell’art. 242 del D.Lgs. 152, in presenza di una comunicazione di superamento di CSC definita storica dal soggetto che ha effettuato la medesima comunicazione sulla base della modulistica predisposta?

Anche in questo caso le indagini cui si fa riferimento non paiono potersi generalmente connotare come misure specificamente richieste dalla disciplina di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, o dalle autorizzazioni sostituite dall’AIA. La prescrizione di tali indagini, pertanto, generalmente non può essere proposta dall’autorità competente in materia AIA. Pare piuttosto opportuno che l’AIA rammenti che in proposito restano fermi gli obblighi recati dalla normativa in materia di bonifiche.

Ciò ferme restando le prerogative proprie della Conferenza di servizi decisoria, nell’ambito della quale non può escludersi che altre amministrazioni partecipanti possano chiedere l’introduzione di simili prescrizioni per motivazioni giudicate pertinenti e ben argomentate, anche se non attinenti all’applicazione del citato Titolo III.


  1. Articolo 29-sexties, comma 6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l’autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. 6-ter. Nell’ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.↩︎
  2. Articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorità competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;↩︎
  3. Articolo 29-sexies, comma 7, secondo periodo. L’autorizzazione può, tra l’altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell’installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l’utilizzo durante la durata dell’autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.↩︎
  4. Articolo 29-quater, comma 5. La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell’installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. 6. Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.↩︎
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