Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito alle condizioni che debbono essere previste in un procedimento di rilascio o di riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una installazione perché siano considerati tutti gli impatti che la sua attività può determinare sia sull’ambiente che sulla salute umana. (M. Sanna).
Un secondo approfondimento, riguarda gli ultimi chiarimenti della Corte di Cassazione in tema di responsabilità per reati ambientali in presenza di deleghe di funzioni (G. Amendola).
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- Elemento costitutivo del reato di traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 452-quaterdecies del Codice penale è la natura abusiva della gestione dei rifiuti
- La violazione delle prescrizioni dovuta a deficit strutturali imputabili all’imprenditore lo rende direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato;
- Nel reato di abbandono di rifiuti la condotta è “meramente occasionale”, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima;
- Il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore ed il suo carattere ingiusto non deriva dal “quomodo” dell’esercizio dell’attività
- La introduzione di una norma innovativa e non ricognitiva è destinata ad applicarsi alle autorizzazioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della novella e non a quelle rilasciate in data anteriore
Tra le nuove norme comunitarie e nazionali vengono segnalate:
- Comunicazione della Commissione UE C/2024/4910. Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano;
- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014;
- Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione del 19 settembre 2024 che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate;
- Regolamento (UE) 2024/2492 della Commissione del 23 settembre 2024 che modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 per quanto riguarda i metodi di prova, per adeguarli al progresso tecnico;
- Protocollo della Commissione UE – agosto 2024. Protocollo europeo per la gestione dei rifiuti di costruzione o demolizione che include le linee guida per gli audit pre-demolizione e pre-ristrutturazione delle opere di costruzione;
- Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
- Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
Segnaliamo inoltre la seguente risposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad un quesito posto da Confindustria:
- Risposta ad interpello MASE 19 settembre 2024, n. 170429. Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 – Interpello in materia ambientale in merito alla corretta interpretazione e applicazione della normativa relativa alla gestione e alla tracciabilità delle marmitte catalitiche usate.