RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 23 LUGLIO 2024, N. 136902
OGGETTO: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 – Quesito concernente i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
QUESITO
Con nota acquisita con prot. n. 24879 del 21 febbraio 2023 codesto Assessorato (NdR: Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente) ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., nella considerazione che non è previsto dal medesimo decreto legislativo alcun termine esplicito, a differenza del provvedimento di VIA per il quale, al comma 5 dell’art.25, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è disposta una durata minima di cinque anni.
Nello specifico l’interpellante chiede:
1. se sia corretto che l’autorità competente assegni ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii, in analogia al provvedimento di VIA, una durata minima di validità di cinque anni;
2. se, sempre in analogia ai provvedimenti di VIA, possa essere prevista anche per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA la possibilità di concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente, come indicato dal comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ed eventualmente se tale eventualità debba essere anch’essa espressa nel provvedimento;
3. se, per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (successivi al D.Lgs. 4/2008), possa implicitamente ritenersi che lo stesso sia di cinque anni e conseguentemente al superamento di tale termine ritenere il provvedimento privo di validità.