La “capacità produttiva” indicata nell’ AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce una prescrizione che il gestore deve rispettare
Sentenza del Consiglio di Stato n. 4072 del 6 maggio 2024
… la “capacità produttiva” indicata nel decreto di Aia (allegato B) non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro e prescrittivo giacché ad un aumento della capacità produttiva non può non corrispondere necessariamente l’aggiornamento sostanziale dell’Aia e delle misure di tipo ambientale (scarichi, misure sul rumore, rifiuti etc….) ivi prescritte. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva che anch’essa è stabilita nell’Aia e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di Aia.
Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.
Sotto questo profilo, la effettiva capacità produttiva dell’impianto — in tesi superiore rispetto a quella indicata nell’Aia — non rileva poiché il soggetto titolare avrebbe dovuto presentare preventivamente una domanda di revisione in aumento, sul punto della capacità produttiva, del provvedimento autorizzativo, che ove accolta, avrebbe implicato una revisione anche dei presidi ambientali e a tutela della salute.
Conseguentemente, l’amministrazione provinciale ha fatto buon governo dell’esercizio del potere di diffida ex articolo 29-decies del Dlgs n. 152 del 2006.