Compete all’interessato l’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa
Sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2023, n. 11349
Le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (cd. “discrezionalità tecnica”) vanno vagliate dal Giudice con riguardo alla loro specifica “attendibilità” tecnico-scientifica.
È ben possibile per l’interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere – contestare anche il nucleo intimo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’amministrazione sia scientificamente inaccettabile. Fino a quando si fronteggiano opinioni divergenti, tutte parimenti argomentabili, il Giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione ‘individuale dell’interessato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 maggio 2023, n. 4686) Compete dunque all’interessato l’onere di mettere in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 marzo 2023, n. 2836).